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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25863/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite in materia di distanze tra costruzioni. Il proprietario di un fondo aveva realizzato un fabbricato in un'area urbana, a circa 5,25 metri da una parete finestrata appartenente al fabbricato dei vicini, costruito in precedenza sul confine. I vicini avevano ottenuto in primo grado e poi in appello la condanna alla riduzione in pristino dell'opera, ritenuta in violazione della distanza minima di dieci metri prevista dalla normativa urbanistica inderogabile. Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo violazione dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, sostenendo: che l'edificio dei resistenti fosse abusivo e non sanato; che esso fosse stato costruito sul confine con sporgenze sulla sua proprietà; che, avendo i resistenti realizzato un fabbricato finestrato a distanza inferiore a cinque metri, non si potesse imporgli il rispetto integrale dei dieci metri, dovendosi invece ordinare ai vicini di chiudere le aperture o comunque applicare la disciplina della metà distanza dal confine; che fosse errata la ritenuta usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza illegale, perché incompatibile con norme inderogabili; e, infine, che l'ordine di demolizione fosse tecnicamente ineseguibile o comunque sostituibile con il risarcimento per equivalente ex art. 2058, comma 2, c.c., in ragione delle criticità statiche e dell'esigenza di un titolo edilizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito che è ammissibile l'usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale, anche se la costruzione è abusiva, perché l'eventuale difetto del titolo edilizio rileva solo sul piano pubblicistico e non incide sui requisiti del possesso utile ad usucapire. Ha inoltre precisato che l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 non impone sempre una distanza minima dal confine, ma, quando esista sul confine un fabbricato con parete finestrata, il vicino che costruisce sul proprio terreno deve rispettare la distanza di dieci metri dal muro altrui, con esclusione della costruzione in aderenza. Infine, ha escluso l'applicabilità dell'art. 2058, comma 2, c.c. alle azioni reali dirette alla riduzione in pristino per violazione delle distanze, rilevando che le difficoltà tecniche di esecuzione non incidono sulla legittimità della condanna. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    In presenza di un fabbricato con parete finestrata sul confine, il nuovo edificio del vicino deve rispettare la distanza di dieci metri dal muro altrui; la norma non impone in ogni caso una distanza minima dal confine.

  • art. 17 legge 6 agosto 1967, n. 765

    Norma di riferimento richiamata come fonte di attuazione del d.m. n. 1444 del 1968 e prevalente sulle diverse determinazioni comunali.

  • art. 2058, comma 2, c.c.

    Non si applica all'azione reale di riduzione in pristino per violazione delle distanze edilizie, non essendo consentita la conversione della tutela specifica in risarcimento per equivalente per la sola difficoltà o onerosità dell'esecuzione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.

    Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale può essere acquistata per usucapione, anche se l'immobile del vicino sia privo di piena regolarità edilizia, perché la rilevanza dell'abuso resta confinata al rapporto con la pubblica amministrazione e non esclude, di per sé, il possesso utile.
  • L'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 non va letto come imposizione generalizzata di una distanza minima dal confine: la disciplina opera in relazione alla presenza di pareti finestrate e impone al nuovo costruttore il rispetto della distanza di dieci metri dal muro altrui.
  • Quando esiste una costruzione con parete finestrata sul confine, il proprietario confinante non può invocare la costruzione in aderenza se realizza un edificio che ricada entro la fascia dei dieci metri dalla parete finestrata.
  • Nelle azioni reali dirette alla riduzione in pristino per violazione delle distanze legali, l'art. 2058, comma 2, c.c. non consente di sostituire la tutela specifica con il risarcimento per equivalente solo perché l'abbattimento sia tecnicamente complesso o oneroso.
  • Le difficoltà esecutive o statiche dell'intervento demolitorio non incidono sulla legittimità della condanna alla riduzione in pristino, che resta riferita all'eliminazione delle sole parti dell'opera eccedenti i limiti legali.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàProveImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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