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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18834/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca deducendo irregolarità nella gestione di un conto corrente acceso dal 1995: applicazione di interessi ultralegali o usurari, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e addebito di commissioni di massimo scoperto asseritamente non pattuite. Chiedeva una CTU contabile per ricalcolare il saldo depurandolo da tali voci, l’accertamento della non debenza del credito bancario risultante dalle scritture dell’istituto, il risarcimento dei danni da illecita condotta contrattuale e, in subordine, l’indennizzo per arricchimento senza causa. Dopo che la Corte d’appello aveva escluso la nullità della citazione, dichiarato nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale e disposto il prosieguo con CTU, la decisione finale di merito ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e ha negato la sussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2041 c.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, omesso esame/insufficienza di motivazione sulla prova del danno e sulle allegazioni prodotte; secondo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la parziale compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione di elementi istruttori e non deducesse un vero omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre ha evidenziato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la prova del danno e aveva collegato il mancato utilizzo del fido alla revoca dell’affidamento, circostanza non contestata sotto il profilo della legittimità. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione del giudice di merito sulla compensazione parziale delle spese, non essendo emerso che le spese fossero state poste a carico della parte totalmente vittoriosa né una motivazione illogica o contraddittoria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dalla parte attrice per contestare la determinazione degli interessi in misura ultralegale, ma non è la norma su cui la Corte di cassazione fonda la decisione.

  • art. 1283 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione del divieto di anatocismo.

  • legge n. 108/1996

    Richiamata dalla parte attrice come disciplina antiusura applicabile agli interessi addebitati sul conto corrente.

  • art. 163, n. 4, c.p.c.

    Norma evocata per l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per genericità dell’esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda.

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    La Corte d’appello ha affermato che la nullità della citazione si produce solo in caso di omissione o assoluta incertezza dell’esposizione dei fatti costituenti la causa petendi.

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento senza causa è stata esclusa perché sussidiaria rispetto all’azione contrattuale effettivamente esperita.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato per ribadire la funzione sussidiaria dell’azione generale di arricchimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o degli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della discussione processuale e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 366, n. 6, c.p.c. quale presidio di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla mancata prova della responsabilità o dell’esistenza stessa del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in tema di liquidazione del danno da fatto illecito, con il limite della previa dimostrazione del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato per chiarire che l’equità giudiziale integra il giudizio di merito ma non può sostituire l’accertamento probatorio mancante.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla parziale compensazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come critica alla valutazione delle prove o all’omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
  • Il ricorrente che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare puntualmente il fatto, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La liquidazione equitativa del danno è consentita solo se il danno sia stato previamente allegato e provato quanto alla sua esistenza; non può essere usata per supplire alla mancanza di prova della responsabilità o del pregiudizio.
  • L’azione generale di arricchimento senza causa è preclusa quando il danneggiato disponga di un’azione tipica, anche se essa non abbia consentito il pieno soddisfacimento della pretesa.
  • La censura sulla regolazione delle spese è scrutinabile in cassazione solo in presenza di violazione del principio di soccombenza o di motivazione manifestamente illogica; altrimenti la valutazione del giudice di merito resta insindacabile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

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