Cassazione Penale, Ordinanza n. 22354/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. La difesa deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscerla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze della difesa, pur formalmente formulate come violazioni di legge e vizi di motivazione, investissero in realtà la valutazione del compendio probatorio e la ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo se la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Nel caso concreto, la sentenza di appello è stata ritenuta sorretta da motivazione congrua e completa, con valorizzazione del quantitativo di stupefacente sequestrato, del confezionamento in 29 involucri e del materiale idoneo al taglio/confezionamento, elementi ritenuti significativi anche per escludere la particolare tenuità del fatto alla luce del disvalore oggettivo della condotta e dell'intensità del dolo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condanna di merito riguardava la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità; la Corte di cassazione non rivede il merito della valutazione probatoria se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non illogica.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo, con motivazione immune da incongruenze logiche.
Le censure di legittimità non possono tradursi in una nuova valutazione del fatto e della prova; sono ammissibili solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei ristretti confini del sindacato di cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione del fatto, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando sia completa, congrua e priva di manifeste illogicità, anche se il ricorrente contrapponga una diversa lettura degli elementi probatori.
- Ai fini della detenzione di stupefacente a fini di spaccio, il quantitativo sequestrato, il frazionamento in dosi/involucri e la presenza di strumenti per il confezionamento costituiscono indici sintomatici rilevanti della destinazione allo spaccio.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di un apprezzabile disvalore oggettivo della condotta e di un dolo non lieve, purché il giudice dia conto della valutazione con argomentazione coerente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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