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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24074/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso da un comune per il mancato pagamento dell'ICI relativa all'annualità 2010. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, il difetto di notifica dell'avviso, la prescrizione della pretesa, l'omessa motivazione e il mancato invio di un precedente avviso bonario. La CTP ha accolto il ricorso ritenendo prescritto il credito tributario, sul rilievo che il comune non aveva provato la tempestiva notifica dell'avviso, e ha compensato le spese. La CTR ha rigettato l'appello del contribuente confermando la compensazione delle spese, reputando che si trattasse di accoglimento solo parziale e valorizzando il regime delle spese nel processo tributario. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato, da un lato, la violazione degli artt. 15 e 36 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che il primo giudice aveva accolto integralmente la domanda e non solo alcune eccezioni; dall'altro, la motivazione apparente e la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere la sentenza impugnata indicato le gravi ed eccezionali ragioni richieste per la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi perché la sentenza impugnata aveva erroneamente qualificato come accoglimento parziale una decisione di primo grado che aveva invece accolto integralmente il ricorso del contribuente, con assorbimento delle ulteriori eccezioni dopo l'accoglimento della prescrizione/decadenza. Ne consegue che non ricorreva soccombenza reciproca e la compensazione delle spese poteva essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, ragioni che nella specie mancavano. La Corte ha inoltre precisato che la disciplina applicabile era quella introdotta dal d.lgs. n. 156/2015, ratione temporis vigente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando il ricorso del contribuente è accolto integralmente, non si è in presenza di soccombenza reciproca solo perché alcune eccezioni dedotte risultano assorbite.
  • L'assorbimento di ulteriori questioni dopo l'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale o di merito non equivale al loro rigetto e non trasforma automaticamente la decisione in un accoglimento parziale.
  • La compensazione delle spese nel regime applicabile all'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 richiede una rigorosa verifica dei presupposti normativi: soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione.
  • Una motivazione che qualifichi erroneamente come 'parziale' un accoglimento pieno della domanda integra vizio di legge e può determinare la cassazione della statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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