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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12704/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il rigetto dell'opposizione all'esecuzione promovendo tre censure principali: 1) nullità/irregolarità delle notifiche del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del pignoramento (vizi delle notificazioni); 2) carenza di legittimazione ad agire del creditore esecutante ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; 3) illegittimità del pignoramento e dell'assegnazione perché il credito pignorato sarebbe stato retributivo o già oggetto di precedente pignoramento e assegnazione (impignorabilità dei crediti retributivi e conflitto con precedenti assegnazioni).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: a) sul primo motivo: il ricorso non riporta né produce il contenuto delle relazioni di notificazione contestate, violando l'obbligo di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per cui la censura è inammissibile; inoltre la decisione di merito conteneva una autonoma e non contestata ratio secondo cui eventuali irregolarità di notificazione sarebbero state comunque sanate dalla proposizione dell'opposizione; b) sul secondo e terzo motivo: le censure attengono all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., materia per la quale la sentenza di primo grado è appellabile (non cassabile in via straordinaria) e i ricorrenti non hanno adempiuto agli oneri di specificazione previsti dall'art. 366 c.p.c.; inoltre il tribunale di merito ha accertato che il credito effettivamente pignorato era un credito trasferito ai Vechiu (non un credito retributivo del Pavan) e quindi le doglianze sull'impignorabilità non sono state adeguatamente specificate in cassazione. Per effetto: rigetto del ricorso, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (importo liquidato in favore del controricorrente).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata come base formale dei motivi di cassazione (nullità della sentenza o del procedimento; violazione di norme di diritto) e per la tipologia dei rimedi invocati.

  • art. 140 c.p.c.

    Norma sulle notificazioni previste per i titoli esecutivi: i ricorrenti lamentavano irregolarità nella notificazione, ma non hanno prodotto le relazioni per dimostrarlo.

  • art. 143 c.p.c.

    Norma alternativa sulle modalità di notificazione a soggetti intestatari o rappresentanti; la Corte osserva che non è possibile verificare se le notificazioni siano state fatte ai sensi di art. 140 o 143 senza le relazioni.

  • art. 160 c.p.c.

    Norma che disciplina il contenuto dell'atto di pignoramento: i ricorrenti sostenevano che mancassero indicazioni normative nell'atto, ma non hanno prodotto l'atto nella forma richiesta per la cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte applica questo articolo per richiedere che il ricorso per cassazione riproduca o summarizzi il contenuto dei documenti di cui si lamenta l'omessa valutazione: l'inosservanza ha reso il ricorso inammissibile.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione: la Corte rileva che le doglianze attengono all'opposizione all'esecuzione e che le sentenze di primo grado in materia sono appellabili, non cassabili in via straordinaria, quindi il rimedio utilizzato dai ricorrenti era improprio.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la carenza di interesse/legittimazione dell'esecutante; la Corte rileva che la questione non è stata adeguatamente documentata nel ricorso per cassazione.

  • art. 545 c.p.c.

    Norma che elenca le categorie di crediti impignorabili (tra cui taluni crediti retributivi): i ricorrenti invocavano l'impignorabilità, ma il tribunale ha ritenuto che il credito pignorato non fosse di natura retributiva e la censura non è stata sufficientemente specificata in cassazione.

  • artt. 2917 e 2928 c.c.

    Richiamati in connessione con le questioni sulla titolarità e sulla estinzione del diritto dopo precedenti pignoramenti/assegnazioni; la Corte osserva che il tribunale di merito ha rilevato la trasmissione della titolarità del credito ai Vechiu.

  • art. 553 c.p.c.

    Richiamato tra le norme connesse al procedimento esecutivo e alle modalità di assegnazione; le censure non hanno dimostrato la violazione in modo specifico.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art. 13

    Norma richiamata in relazione agli effetti economici e contributivi in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione (obblighi connessi al contributo unificato).

Massime di principio

  • In cassazione è indispensabile rispettare l'art. 366 c.p.c.: se si censura l'omessa o errata valutazione di documenti di merito, tali documenti devono essere prodotti e il loro contenuto deve essere trascritto o riassunto nel ricorso; la mancata osservanza rende il ricorso inammissibile.
  • Se la sentenza di merito è sorretta da più ragioni autonome e non tutte sono impugnate, l'omessa impugnazione di una ragione sufficiente a reggere la decisione comporta carenza di interesse e inammissibilità delle censure relative alle altre ragioni.
  • Le controversie che attengono alla pignorabilità del credito e alla legittimazione dell'esecutante sono tipicamente questioni da opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; le sentenze di primo grado in materia sono appellabili: la cassazione non è il rimedio adeguato quando il motivo attiene alla valutazione di merito tipica dell'opposizione all'esecuzione.
  • Quando si contesta la regolarità delle notificazioni (titolo, precetto, pignoramento) è necessario portare nel motivo di impugnazione le relazioni di notificazione o riprodurne il contenuto per permettere alla Corte di verificare gli specifici vizi denunciati.
  • La natura del credito pignorato (se retributiva o meno) e l'eventuale trasferimento della titolarità del credito a seguito di precedenti procedure determinano la pignorabilità: occorre che tali profili siano chiaramente dedotti e documentati nelle difese di merito e, se impugnati in cassazione, adeguatamente riprodotti nel ricorso.
  • Le spese e gli oneri processuali (anche contributo unificato) possono essere aggravati in caso di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei requisiti formali e sostanziali richiesti.

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