Cassazione Civile, Sentenza n. 12704/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il rigetto dell'opposizione all'esecuzione promovendo tre censure principali: 1) nullità/irregolarità delle notifiche del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del pignoramento (vizi delle notificazioni); 2) carenza di legittimazione ad agire del creditore esecutante ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; 3) illegittimità del pignoramento e dell'assegnazione perché il credito pignorato sarebbe stato retributivo o già oggetto di precedente pignoramento e assegnazione (impignorabilità dei crediti retributivi e conflitto con precedenti assegnazioni).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: a) sul primo motivo: il ricorso non riporta né produce il contenuto delle relazioni di notificazione contestate, violando l'obbligo di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per cui la censura è inammissibile; inoltre la decisione di merito conteneva una autonoma e non contestata ratio secondo cui eventuali irregolarità di notificazione sarebbero state comunque sanate dalla proposizione dell'opposizione; b) sul secondo e terzo motivo: le censure attengono all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., materia per la quale la sentenza di primo grado è appellabile (non cassabile in via straordinaria) e i ricorrenti non hanno adempiuto agli oneri di specificazione previsti dall'art. 366 c.p.c.; inoltre il tribunale di merito ha accertato che il credito effettivamente pignorato era un credito trasferito ai Vechiu (non un credito retributivo del Pavan) e quindi le doglianze sull'impignorabilità non sono state adeguatamente specificate in cassazione. Per effetto: rigetto del ricorso, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (importo liquidato in favore del controricorrente).
Norme richiamate
Norma richiamata come base formale dei motivi di cassazione (nullità della sentenza o del procedimento; violazione di norme di diritto) e per la tipologia dei rimedi invocati.
Norma sulle notificazioni previste per i titoli esecutivi: i ricorrenti lamentavano irregolarità nella notificazione, ma non hanno prodotto le relazioni per dimostrarlo.
Norma alternativa sulle modalità di notificazione a soggetti intestatari o rappresentanti; la Corte osserva che non è possibile verificare se le notificazioni siano state fatte ai sensi di art. 140 o 143 senza le relazioni.
Norma che disciplina il contenuto dell'atto di pignoramento: i ricorrenti sostenevano che mancassero indicazioni normative nell'atto, ma non hanno prodotto l'atto nella forma richiesta per la cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte applica questo articolo per richiedere che il ricorso per cassazione riproduca o summarizzi il contenuto dei documenti di cui si lamenta l'omessa valutazione: l'inosservanza ha reso il ricorso inammissibile.
Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione: la Corte rileva che le doglianze attengono all'opposizione all'esecuzione e che le sentenze di primo grado in materia sono appellabili, non cassabili in via straordinaria, quindi il rimedio utilizzato dai ricorrenti era improprio.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la carenza di interesse/legittimazione dell'esecutante; la Corte rileva che la questione non è stata adeguatamente documentata nel ricorso per cassazione.
Norma che elenca le categorie di crediti impignorabili (tra cui taluni crediti retributivi): i ricorrenti invocavano l'impignorabilità, ma il tribunale ha ritenuto che il credito pignorato non fosse di natura retributiva e la censura non è stata sufficientemente specificata in cassazione.
Richiamati in connessione con le questioni sulla titolarità e sulla estinzione del diritto dopo precedenti pignoramenti/assegnazioni; la Corte osserva che il tribunale di merito ha rilevato la trasmissione della titolarità del credito ai Vechiu.
Richiamato tra le norme connesse al procedimento esecutivo e alle modalità di assegnazione; le censure non hanno dimostrato la violazione in modo specifico.
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art. 13
Norma richiamata in relazione agli effetti economici e contributivi in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione (obblighi connessi al contributo unificato).
Massime di principio
- In cassazione è indispensabile rispettare l'art. 366 c.p.c.: se si censura l'omessa o errata valutazione di documenti di merito, tali documenti devono essere prodotti e il loro contenuto deve essere trascritto o riassunto nel ricorso; la mancata osservanza rende il ricorso inammissibile.
- Se la sentenza di merito è sorretta da più ragioni autonome e non tutte sono impugnate, l'omessa impugnazione di una ragione sufficiente a reggere la decisione comporta carenza di interesse e inammissibilità delle censure relative alle altre ragioni.
- Le controversie che attengono alla pignorabilità del credito e alla legittimazione dell'esecutante sono tipicamente questioni da opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; le sentenze di primo grado in materia sono appellabili: la cassazione non è il rimedio adeguato quando il motivo attiene alla valutazione di merito tipica dell'opposizione all'esecuzione.
- Quando si contesta la regolarità delle notificazioni (titolo, precetto, pignoramento) è necessario portare nel motivo di impugnazione le relazioni di notificazione o riprodurne il contenuto per permettere alla Corte di verificare gli specifici vizi denunciati.
- La natura del credito pignorato (se retributiva o meno) e l'eventuale trasferimento della titolarità del credito a seguito di precedenti procedure determinano la pignorabilità: occorre che tali profili siano chiaramente dedotti e documentati nelle difese di merito e, se impugnati in cassazione, adeguatamente riprodotti nel ricorso.
- Le spese e gli oneri processuali (anche contributo unificato) possono essere aggravati in caso di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei requisiti formali e sostanziali richiesti.
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