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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12705/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada contestate al padre defunto, denunciando l'inesistenza delle violazioni e, soprattutto, la inesigibilità delle notifiche dei verbali e della cartella perché effettuate nei confronti di un soggetto già deceduto (Rocco La Rocca). Il Giudice di Pace aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività (art. 6, comma 6, D.lgs. 150/2011); il Tribunale di Roma ha riformato l'inammissibilità ritenendo l'opposizione tempestiva ma ha rigettato il merito, ritenendo valide le notifiche effettuate al de cuius in quanto intestatario formale del veicolo secondo il PRA, e affermando che gli eredi avrebbero dovuto trascrivere il trasferimento di proprietà. La ricorrente ha impugnato la sentenza di merito in Cassazione denunciando errori in procedendo e in iudicando relativi alla regolarità delle notifiche dirette al defunto e alla corretta applicazione delle norme (art. 140 c.p.c., art. 201 CdS, art. 94 CdS, art. 7 L. 689/81).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi connessi. Ha affermato che una notificazione eseguita direttamente a un soggetto già deceduto non può ritenersi regolarmente perfezionata (impossibile che il destinatario venga a conoscenza dell'atto). Ha inoltre chiarito che, se il proprietario del veicolo è deceduto prima della commissione delle infrazioni, le notifiche devono essere effettuate agli eredi nelle forme previste dalla legge e non al de cuius in quanto ancora formalmente intestatario al PRA. Di conseguenza la Corte, cassata la sentenza impugnata, ha deciso il merito accogliendo l'opposizione: le sanzioni amministrative sono state annullate e la cartella di pagamento dichiarata inefficace. Ha condannato Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio (importi specificati in sentenza).

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 150/2011, art. 6 comma 6

    Invocata dal Giudice di Pace per la valutazione di tempestività dell'opposizione contro la cartella; la Corte non ha confermato l'inammissibilità per tardività e il motivo relativo alla tempestività è stato superato nel prosieguo del giudizio.

  • codice di procedura civile, art. 140 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla forma delle notifiche. La Corte ha ritenuto che le notifiche eseguite ex art. 140 c.p.c. indirizzate a un soggetto già deceduto siano invalide perché impossibile che il destinatario prenda conoscenza dell'atto; pertanto la regolarità formale della notifica non può supplire all'inefficacia quando il destinatario è deceduto.

  • D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 201 comma 1

    Richiamato in relazione alla responsabilità del proprietario del veicolo e alla regolarità delle notifiche. La Corte ha precisato che, se il proprietario è deceduto prima della commissione dell'illecito, la notifica dei verbali non può essere effettuata direttamente al de cuius ma deve essere rivolta agli eredi.

  • D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 201 comma 3

    Richiamato nella parte oggetto di censura; la Corte ha valutato la corretta interpretazione delle norme che disciplinano la notificazione e la responsabilità del proprietario, escludendo che la mera intestazione al PRA del defunto legittimi la notifica diretta al de cuius.

  • D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 201 comma 5

    La Corte ha ritenuto che, in conseguenza della mancata regolare notificazione dei verbali agli aventi diritto (eredi), si sia determinata l'estinzione dell'obbligo di pagamento delle sanzioni ai sensi delle disposizioni sulla notificazione/irrogazione, con conseguente annullamento delle sanzioni e inefficacia della cartella.

  • Codice della Strada, art. 94

    Richiamato perché il Tribunale aveva addebitato agli eredi l'omesso adempimento della trascrizione del trasferimento di proprietà. La Corte ha ritenuto che l'omessa trascrizione non possa giustificare la validità di notifiche dirette al defunto e non sostituisce la necessità di notificare gli atti agli eredi.

  • Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 7

    Richiamata nella censura sui profili di notifica e destinatario dell'atto; la Corte ha sottolineato che le norme sulla notificazione non consentono di sanare una notifica diretta a persona non più esistente.

  • codice di procedura civile, art. 360 co.1 n.5 e n.3

    Norme citate come motivi di cassazione (error in procedendo per omissione di esame e error in iudicando per violazione e falsa applicazione di norme). La Cassazione ha ritenuto fondati tali motivi e ha cassato la sentenza impugnata.

  • codice di procedura civile, artt. 375 e 380-bis.1

    Richiamati per la procedura seguita in Corte (trattazione in camera di consiglio e deposito di memorie).

Massime di principio

  • Una notifica rivolta direttamente a un soggetto già deceduto è invalida: non può considerarsi perfezionata perché è impossibile che il destinatario prenda conoscenza dell'atto.
  • Se il proprietario di un veicolo è deceduto prima della commissione dell'infrazione, le notifiche dei verbali e della eventuale cartella devono essere effettuate agli eredi, nelle forme previste dalla legge; la mera intestazione formale al PRA a nome del de cuius non legittima la notifica al defunto.
  • L'omessa trascrizione del trasferimento di proprietà (ad es. dagli eredi) non autorizza l'amministrazione a notificare atti al defunto e non può supplire al corretto indirizzo della notificazione.
  • La mancata regolare notificazione agli aventi diritto può comportare l'estinzione dell'obbligo di pagamento delle sanzioni (conseguente annullamento delle sanzioni e inefficacia della cartella) quando la notificazione è nulla per essere stata diretta al de cuius deceduto.
  • In casi analoghi è fondamentale verificare la data di decesso rispetto alla data delle presunte infrazioni e l'effettiva situazione trascritta al PRA: se il decesso è anteriore alle infrazioni, procedere alla notificazione agli eredi; se l'amministrazione aveva conoscenza del decesso, deve adottare procedure diverse e non limitarsi alla notifica al de cuius.
  • Chi riceve una cartella per violazioni riferite a un defunto ha fondati motivi per opporsi indicando la nullità delle notifiche e chiedendo l'accertamento della corretta titolarità del veicolo al momento delle infrazioni.

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