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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12713/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato avvisi di accertamento (IRAP e IRPEF, relativi al 2003) che avevano ricompreso a tassazione la voce "quota utile associato" per Euro 204.777,00. Il motivo principale del ricorso era la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000: il Processo Verbale di Constatazione era stato redatto il 4.12.2008 ma l'avviso di accertamento era stato notificato il 10.12.2008, quindi prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla norma a tutela del contraddittorio. Sono state inoltre sollevate altre censure (violazioni di norme tributarie e processuali, vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi), ma il primo motivo è stato quello decisivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'avviso di accertamento notificato prima del decorso del termine di 60 giorni dal rilascio del PVC fosse invalido per violazione del diritto di difesa, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza. La Corte ha ritenuto non provate e non idonee a giustificare l'urgenza le ragioni addotte dall'Agenzia (svolgimento del contraddittorio amministrativo, rilevanza degli imponibili, prossimità della decadenza del termine di accertamento). Pertanto la Corte, decidendo il merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha annullato gli avvisi di accertamento n. R2V02DD00730/2008 e, conseguentemente, n. R2V01DD00739/2008. Ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi Euro 4.000,00.

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di 60 giorni tra consegna del PVC e notifica dell'avviso è garanzia del contraddittorio; la sua inosservanza determina l'illegittimità dell'atto impositivo salvo che sussistano specifiche e provate ragioni di urgenza. L'onere di provare l'urgenza grava sull'amministrazione e motivazioni come la sola rilevanza degli imponibili, il contraddittorio amministrativo o la prossimità della scadenza dei termini decadenziali non sono di per sé idonee a fondare l'urgenza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    La circostanza della prossimità del termine decadenziale previsto dall'art. 43 non costituisce, di per sé, motivo idoneo a giustificare l'anticipata emissione dell'avviso rispetto al termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.

  • codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, pronunciando sull'annullamento degli avvisi impugnati ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., in quanto non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 218, art. 5-bis

    La norma, richiamata dai ricorrenti in relazione al termine di 30 giorni per chiedere la definizione agevolata sulla base del verbale, è stata evocata ma la relativa censura non è stata ritenuta decisiva o è rimasta assorbita dalla pronuncia sul primo motivo.

  • TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 62, comma 4

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla deducibilità di costi e alla contestazione di presunta antieconomicità/abusive operazioni, il motivo è stato esaminato ma alla fine assorbito dalla decisione sul primo motivo; non è stata quindi resa una valutazione definitiva su punto di merito.

  • D.Lgs. 2 luglio 1990, n. 546, art. 7

    Norma processuale richiamata dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione e agli obblighi di formazione della decisione; le censure connesse non hanno prevalso rispetto al vizio principale rilevato sull'art. 12 L. 212/2000.

Massime di principio

  • Se un avviso di accertamento è notificato prima del decorso dei 60 giorni dal rilascio del PVC, l'atto è annullabile salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche e concrete ragioni di urgenza.
  • L'onere di provare l'urgenza è a carico dell'Amministrazione: argomentazioni generiche (importo rilevante, svolgimento di contraddittorio amministrativo, prossimità dei termini decadenziali) non sono sufficienti.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni tutela il diritto di difesa e il pieno svolgimento del contraddittorio; la sua violazione è considerata vizio invalidante dell'atto.
  • Se la nullità dell'atto è evidente e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, il giudice di legittimità può decidere il merito e annullare gli atti direttamente ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
  • Altre censure processuali o di merito (motivazione, omissione di esame di fatti decisivi, contestazioni su deducibilità dei costi) possono risultare assorbite se il vizio procedimentale principale determina l'annullamento dell'atto.
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe verificare le date del PVC e della notifica e contestare immediatamente l'atto per violazione dell'art. 12, comma 7; l'Amministrazione, per resistere, deve documentare circostanze concrete che giustifichino l'urgenza.

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