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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12703/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava per cassazione la sentenza d'appello che, in un giudizio di divisione endoesecutiva relativo a un cespite immobiliare pignorato, aveva disposto la divisione in natura e l'assegnazione di un lotto alla debitrice con conguaglio a carico dell'altro comproprietario. Il motivo indicato era un unico motivo (art. 360, n. 3 c.p.c.) denunciando errata applicazione/interpretazione degli artt. 571/1 e 579/1 c.p.c. e violazione dell'art. 1114 c.c., chiedendo in sostanza l'assegnazione in piena proprietà del cespite alla ricorrente tenendo conto anche degli altri beni pignorati in quota.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenze formali e di specificità: il ricorso era vago e non documentava i titoli di provenienza dei beni pignorati né chiariva se essi costituissero una unica massa. La Corte ha richiamato principi consolidati sul giudizio di divisione endoesecutiva (autonomia del giudizio divisorio rispetto all'esecuzione; pluralità di masse quando i beni provengono da titoli diversi; impossibilità di espropriare la quota di un singolo bene quando esistono più beni della stessa specie nella massa) e ha osservato che, qualora fosse stato necessario contestare un provvedimento del giudice dell'esecuzione (es. divisione disposta in relazione a tutti i beni ma promossa dal creditore solo per uno), il rimedio corretto sarebbe stata l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) o gli altri rimedi del processo esecutivo, non questioni introdotte nel giudizio divisionale. Perciò il ricorso è stato respinto come inammissibile; nulla è stato liquidato in favore degli intimati per spese, non avendo svolto difesa; è stata rilevata l'applicabilità della norma sul contributo unificato (art.13 DPR 115/2002 come modificato).

Norme richiamate

  • art. 600, comma 2 c.p.c.

    Regola la competenza e la possibilità che il giudice dell'esecuzione disponga la divisione; la Corte richiama che se il giudice dell'esecuzione dispone la divisione su tutti i beni pignorati e questi costituiscono unica massa, la questione sulla correttezza di tale instaurazione va contestata nell'esecuzione (es. opposizione agli atti esecutivi), non nel giudizio divisorio.

  • art. 601 c.p.c.

    Disciplina l'azione di divisione; la Corte sottolinea che il giudizio di divisione endoesecutiva è un autonomo procedimento di scioglimento della comunione e non è il luogo per decisioni sulle opposizioni esecutive al giudice dell'esecuzione.

  • art. 571, comma 1 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma applicabile alla divisione, ma la Corte ha ritenuto che la censura basata su tale norma non sia stata sufficientemente specificata né documentata nel ricorso.

  • art. 579, comma 1 c.p.c.

    Citato nel ricorso per presunta errata interpretazione; la Corte ha ritenuto che le censure relative non fossero adeguatamente argomentate e che, ove rilevanti, andassero comunque prospettate con i rimedi esecutivi appropriati.

  • art. 1114 c.c.

    Riferimento al regime delle comunioni; la ricorrente lamentava violazione di tale norma in ambito divisionale, ma la Corte non ha rilevato specifiche allegazioni o prove della omessa osservanza tale da sostenere il ricorso.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.

    Norma procedurale sul contenuto e la chiarezza del ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per violazione di tali obblighi (mancata indicazione dei fatti/processuali rilevanti e carenza di specificità).

  • art. 617 c.p.c.

    Prevede l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte indica questo come il rimedio appropriato per contestare, nell'ambito del processo esecutivo, la corretta esercitazione del potere del giudice dell'esecuzione (es. se la divisione era stata disposta su tutti i beni ma il creditore agiva solo su uno).

  • art. 630 c.p.c.

    Richiamato quale possibile rimedio (reclamo) se l'omessa o incompleta instaurazione del giudizio divisorio comportasse estinzione della procedura esecutiva; la Corte precisa che questi sono rimedi del processo esecutivo, non del giudizio divisionale.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art.1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n.228)

    Norma sul contributo unificato per impugnazioni inammissibili o respinte; la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della disposizione e per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di divisione endoesecutiva è un procedimento autonomo di scioglimento della comunione e non il luogo per decidere opposizioni esecutive contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
  • Quando i beni in comproprietà provengono da titoli diversi si hanno tante masse quante sono le provenienze: ciascuna massa va divisa separatamente salvo consenso scritto 'ad substantiam' di tutti i condividenti per unire le masse.
  • Se il pignoramento riguarda più beni della stessa specie appartenenti a una massa unica, l'espropriazione della quota su un singolo bene può essere inammissibile: la contesta va proposta nell'esecuzione (opposizione agli atti esecutivi o altri rimedi), non nel giudizio divisionale.
  • Per contestare la correttezza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione (es. la portata dell'ordine di divisione) occorre utilizzare i rimedi previsti dal processo esecutivo (art. 617 c.p.c., art. 630 c.p.c. ecc.).
  • I ricorsi per cassazione devono contenere fatti e motivi con chiarezza e specificità (art. 366 c.p.c. richiede l'indicazione dei fatti rilevanti): la mancanza di documentazione sui titoli di provenienza dei beni o di chiarezza sulle questioni rende il ricorso inammissibile.
  • Se si intende ottenere una divisione che tenga conto di altri beni pignorati non inclusi nel giudizio divisorio, bisogna estendere espressamente l'oggetto del giudizio o ottenere il consenso dei comproprietari; non è possibile nel giudizio su un singolo cespite pretendere automaticamente una divisione complessiva.

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