Cassazione Civile, Sentenza n. 12759/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento relative all'IVA 2009 (iva dichiarata e non versata, iva maturata durante l'esercizio provvisorio autorizzato del curatore), connessi interessi e sanzioni, nonché contestazione dell'aggio per la riscossione. Il curatore sosteneva che, essendo la procedura concorsuale aperta in Germania (fallimento dichiarato nel 2009), si applica il regolamento UE n. 1346/2000 e l'Insolvenzordnung tedesca (artt. 89, 174 ecc.), che escluderebbero l'esercizio di azioni esecutive individuali e non richiederebbero l'iscrizione a ruolo/cartella per l'insinuazione al passivo; deduceva inoltre l'illegittimità delle sanzioni e dell'aggio alla luce delle norme fallimentari tedesche e della mancanza di colpevolezza del curatore
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale (rigetto) ritenendo che: la cartella/ruolo costituiscono un titolo utile per l'insinuazione al passivo e sono impugnabili; le sanzioni sono applicabili e rappresentano crediti concorsuali anche se riferite a comportamenti anteriori o posti in essere dal curatore nell'esercizio provvisorio; l'apertura della procedura concorsuale non esime dall'applicazione delle sanzioni tributarie né ne sospende l'esigibilità salvo le regole concorsuali. È stata dichiarata inammissibile la memoria di Agenzia delle Entrate-Riscossione per mancanza di procura speciale. Quanto all'aggio, la Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'agente di riscossione: l'aggio ha natura concorsuale e la sua legittimità deve essere valutata nel giudizio di concorso (principalmente dal giudice fallimentare), pertanto la sentenza impugnata è stata cassata su quel profilo e decisa nel merito rigettando il ricorso originario per l'aspetto relativo all'aggio. Spese compensate per novità delle questioni.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Regola l'effetto territoriale e la legge applicabile alle procedure di insolvenza aperte nello Stato membro d'origine (qui Germania); la Corte riconosce l'applicabilità delle regole concorsuali straniere ma ritiene che ciò non impedisca all'Amministrazione finanziaria di formare ruolo/cartella come titolo per l'insinuazione al passivo
Insolvenzordnung (codice fallimentare tedesco)
Stabiliscono il divieto di azioni individuali sui beni della procedura e la soggezione delle pretese dei creditori alle regole della procedura; la Corte rileva che tali norme rispondono a regole analoghe di concorsualità e non escludono la formazione del ruolo/cartella quale titolo per l'insinuazione
d.lgs. n. 546/1992
La cartella di pagamento è impugnabile davanti al giudice tributario e può essere contestata anche nei suoi profili di merito
d.lgs. n. 472/1997
artt. 5, 6, 17 comma 3, art. 24 comma 1, art. 8
Regolamenta le sanzioni tributarie: la Corte afferma che le sanzioni pecuniarie rimangono crediti e sono soggette alle regole di riscossione e di concorsualità; l'iscrizione a ruolo consente l'irrogazione immediata delle sanzioni e la cartella ne è l'atto comunicativo impugnabile
Codice di Procedura Civile (principio della perpetuatio officii)
Garantisce al procuratore già costituito la facoltà di proseguire la difesa anche se intervenute modifiche nell'assetto dell'agente della riscossione (per es. subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione)
d.l. n. 193/2016 conv. con L. n. 225/2016
Ha disposto l'estinzione di Equitalia e il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; la Corte rileva che ciò non toglie all'avvocato già costituito il potere di agire fino a sostituzione
I.fall. (legge fallimentare italiana)
Norme sulla materia concorsuale interna: usate in via analogica per affermare che le sanzioni tributarie devono essere trattate come crediti concorsuali e che l'aggio va qualificato in ambito concorsuale
d.lgs. n. 112/1988
Norma sull'aggio dell'agente della riscossione: la Corte ritiene che il carattere concorsuale dell'aggio imponga la sua valutazione nel giudizio di concorso/fallimento e non nel solo processo tributario
Codice di Procedura Civile
Richiamato relativamente al vizio denunciato sull'omessa pronuncia: la Corte ritiene non configurabile omissione di pronuncia su talune questioni processuali così dedotte
Massime di principio
- La cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo possono essere formate dall'Amministrazione finanziaria anche se è pendente una procedura concorsuale aperta in altro Stato membro: esse costituiscono un titolo utile per l'insinuazione al passivo e sono impugnabili davanti al giudice tributario
- Le norme di diritto concorsuale dello Stato in cui è aperta la procedura (qui, la Germania per effetto del regolamento UE) non escludono automaticamente la possibilità per l'erario di procedere alla formazione del ruolo e della cartella come titolo di credito, ma incidono sulla concreta possibilità di esecuzione, che sarà valutata nell'ambito della procedura concorsuale
- Le sanzioni tributarie riferite a fatti anteriori all'apertura della procedura concorsuale e quelle imputate per fatti posti in essere dal curatore nell'esercizio provvisorio costituiscono crediti concorsuali e devono essere soddisfatte secondo le regole della concorsualità; l'apertura della procedura non annulla né necessariamente sospende l'esigibilità delle sanzioni
- L'aggio dell'agente della riscossione ha natura concorsuale: la legittimità e la quantificazione dell'aggio devono essere valutate nel giudizio di concorso/fallimentare e non possono essere definitivamente decise dal giudice tributario indipendentemente dalle regole della massa
- Nel contenzioso tributario internazionale/concorsuale è fondamentale distinguere tra la tutela del credito erariale mediante formazione di un titolo (ruolo/cartella) e l'effettiva possibilità di esecuzione, che può essere limitata dalle regole concorsuali; spesso l'interesse a impugnare la cartella può risultare attenuato perché la rilevanza definitiva sarà decisa nella procedura fallimentare
- Accertare preliminarmente le procure e la legittimazione delle parti (soprattutto in caso di successione di enti di riscossione) è essenziale: il principio della perpetuatio officii tutela il difensore già costituito fino alla sua sostituzione
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