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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4794/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scognamiglio ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di spaccio e associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 74 co.2 e art. 73 D.P.R. 309/1990), deducendo: 1) vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali nella ricostruzione della partecipazione associativa, sostenendo che le cessioni contestate sarebbero state autonome e non riconducibili a vincoli solidaristici con il gruppo; 2) insussistenza delle esigenze cautelari per carenza di attualità e concretezza del pericolo di recidiva, visto il limitato contributo e il tempo trascorso dagli episodi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione del Tribunale di merito che, sulla base delle intercettazioni e degli elementi fattuali, ha accertato un rapporto durevole e fiduciario tra Scognamiglio e i vertici dell'organizzazione (ruolo stabile nella vendita e contributi logistici), idoneo a configurare la partecipazione al sodalizio. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato l'applicabilità delle presunzioni relative previste dall'art. 275 co.3 c.p.p. per i reati associativi in materia di stupefacenti; il tempo trascorso non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione quando emerga una dedizione sistematica e pluriennale all'attività illecita. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma richiamata per la composizione del Tribunale in sede di riesame; indicata solo come riferimento procedurale

  • D.P.R. 309/1990, art. 74, co. 2

    contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte riconosce che la prova della stabile organizzazione può emergere dalle intercettazioni e dagli elementi indicati (divisione ruoli, approvvigionamenti, logistica)

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, co. 1

    norma sui singoli delitti di cessione/importazione di stupefacenti, richiamata in relazione ai fatti contestati; le cessioni possono concorrere a dimostrare la partecipazione al sodalizio se inserite in un quadro di continuità

  • art. 416bis c.p. (art. 416bis, co.1 citato nel testo)

    aggravamento per finalità mafiose/associative evocato in riferimento alla maggior gravità dell'associazione (citato nella motivazione del Tribunale)

  • art. 275, co. 3 cod. proc. pen.

    prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli associativi in materia di stupefacenti); la Corte conferma che tale presunzione richiede alla difesa la prova contraria e che il giudice deve motivare solo sulle ragioni di esclusione della presunzione

  • artt. 125, 273, 292 co.2 lett. c e c-bis cod. proc. pen.

    norme richiamate dal ricorrente come presunte violazioni procedurali; la Corte le giudica non fondate rispetto alle doglianze mosse, ritenendo la motivazione del Tribunale adeguata

Massime di principio

  • Intercettazioni che mostrano ruoli ripartiti, continuità operativa e rapporto fiduciario con i vertici possono suffragare la partecipazione stabile a un'associazione di narcotrafficanti, anche se emergono cessioni apparentemente autonome.
  • Il fornitore o il rivenditore abituale può essere ritenuto "intraneo" al sodalizio se esiste un rapporto durevole e un comune progetto criminale, nonostante tragga profitto dall'attività.
  • Per i reati associativi in materia di stupefacenti opera una presunzione relativa di esigenze cautelari (art.275 co.3 c.p.p.): spetta alla difesa fornire elementi concreti per smentire la presunzione, non al giudice dimostrarne ex novo l'esistenza.
  • Il tempo intercorso tra i fatti e il provvedimento cautelare non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione: rileva la continuità e la professionalità dell'impegno criminale dimostrata dall'indagato.
  • Per contrastare con efficacia una misura custodiale in casi simili è necessario fornire prova concreta di episodicità, autonomia operativa, assenza di rapporto fiduciario durevole e di effettiva partecipazione al progetto associativo.
  • In sede di cassazione l'attacco alla motivazione deve individuare errori giuridici o vizi logici specifici; critiche generiche alla valutazione delle prove sono spesso ritenute inammissibili.

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