Cassazione Penale, Sentenza n. 4794/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scognamiglio ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di spaccio e associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 74 co.2 e art. 73 D.P.R. 309/1990), deducendo: 1) vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali nella ricostruzione della partecipazione associativa, sostenendo che le cessioni contestate sarebbero state autonome e non riconducibili a vincoli solidaristici con il gruppo; 2) insussistenza delle esigenze cautelari per carenza di attualità e concretezza del pericolo di recidiva, visto il limitato contributo e il tempo trascorso dagli episodi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione del Tribunale di merito che, sulla base delle intercettazioni e degli elementi fattuali, ha accertato un rapporto durevole e fiduciario tra Scognamiglio e i vertici dell'organizzazione (ruolo stabile nella vendita e contributi logistici), idoneo a configurare la partecipazione al sodalizio. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato l'applicabilità delle presunzioni relative previste dall'art. 275 co.3 c.p.p. per i reati associativi in materia di stupefacenti; il tempo trascorso non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione quando emerga una dedizione sistematica e pluriennale all'attività illecita. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata per la composizione del Tribunale in sede di riesame; indicata solo come riferimento procedurale
D.P.R. 309/1990, art. 74, co. 2
contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte riconosce che la prova della stabile organizzazione può emergere dalle intercettazioni e dagli elementi indicati (divisione ruoli, approvvigionamenti, logistica)
D.P.R. 309/1990, art. 73, co. 1
norma sui singoli delitti di cessione/importazione di stupefacenti, richiamata in relazione ai fatti contestati; le cessioni possono concorrere a dimostrare la partecipazione al sodalizio se inserite in un quadro di continuità
art. 416bis c.p. (art. 416bis, co.1 citato nel testo)
aggravamento per finalità mafiose/associative evocato in riferimento alla maggior gravità dell'associazione (citato nella motivazione del Tribunale)
art. 275, co. 3 cod. proc. pen.
prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli associativi in materia di stupefacenti); la Corte conferma che tale presunzione richiede alla difesa la prova contraria e che il giudice deve motivare solo sulle ragioni di esclusione della presunzione
artt. 125, 273, 292 co.2 lett. c e c-bis cod. proc. pen.
norme richiamate dal ricorrente come presunte violazioni procedurali; la Corte le giudica non fondate rispetto alle doglianze mosse, ritenendo la motivazione del Tribunale adeguata
Massime di principio
- Intercettazioni che mostrano ruoli ripartiti, continuità operativa e rapporto fiduciario con i vertici possono suffragare la partecipazione stabile a un'associazione di narcotrafficanti, anche se emergono cessioni apparentemente autonome.
- Il fornitore o il rivenditore abituale può essere ritenuto "intraneo" al sodalizio se esiste un rapporto durevole e un comune progetto criminale, nonostante tragga profitto dall'attività.
- Per i reati associativi in materia di stupefacenti opera una presunzione relativa di esigenze cautelari (art.275 co.3 c.p.p.): spetta alla difesa fornire elementi concreti per smentire la presunzione, non al giudice dimostrarne ex novo l'esistenza.
- Il tempo intercorso tra i fatti e il provvedimento cautelare non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione: rileva la continuità e la professionalità dell'impegno criminale dimostrata dall'indagato.
- Per contrastare con efficacia una misura custodiale in casi simili è necessario fornire prova concreta di episodicità, autonomia operativa, assenza di rapporto fiduciario durevole e di effettiva partecipazione al progetto associativo.
- In sede di cassazione l'attacco alla motivazione deve individuare errori giuridici o vizi logici specifici; critiche generiche alla valutazione delle prove sono spesso ritenute inammissibili.
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