Cassazione Penale, Sentenza n. 45833/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il computo, sul titolo esecutivo in corso di esecuzione (sentenza della Corte di Assise d'Appello di Bari del 15/07/2010, pena 26 anni e 6 mesi per i reati di 416-bis e art.74 d.P.R. 309/90), del periodo di custodia cautelare sofferto dal 28/10/1999 all'11/07/2001 nel procedimento noto come "Faida del Gargano", sostenendo che i delitti oggetto del titolo esecutivo risultavano commessi "in data ottobre 1999 e tuttora permanenti" e che quindi doveva essere verificata concretamente la cessazione della permanenza delle condotte per valutare la fungibilità ex art. 657 c.p.p. La Corte territoriale rigettava la domanda ritenendo che la custodia cautelare fosse anteriore alla cessazione della permanenza delle condotte associative (collegando la cessazione alla pronuncia di primo grado) e richiamando precedenti decisioni su questioni diverse. Il ricorrente ricorreva per cassazione denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione, nonché l'omessa verifica cronologica specifica del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo all'insufficiente motivazione, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Assise d'Appello di Bari. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, nei casi di reati permanenti e in particolare di reato associativo, il giudice dell'esecuzione deve accertare concretamente la data di cessazione della permanenza della condotta (non potendo automaticamente farla coincidere con la pronuncia di primo grado) e deve operare una verifica cronologica distinta per ciascun reato contestato (qui: 416-bis e art.74 d.P.R. 309/90). L'annullamento è stato motivato dalla carenza motivazionale della Corte territoriale che non ha analizzato compiutamente la cessazione della permanenza né la posizione cronologica delle condotte relative all'art. 74.
Norme richiamate
"in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire"
Stabilisce il principio della fungibilità con il limite temporale: sono computabili solo i periodi di detenzione posteriori alla commissione del reato per cui si esegue la pena; impone al giudice dell'esecuzione di verificare la data di commissione/cessazione del reato, specie per reati permanenti.
Delitto associativo (associazione di tipo mafioso). Nel caso di reati associativi di natura permanente è necessario individuare la data di cessazione della permanenza della condotta per valutare la sovrapposizione con periodi di detenzione precedenti.
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; quando è contestata con altri reati permanenti occorre accertare separatamente la durata/cessazione della condotta riferibile a ciascun reato ai fini della fungibilità.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 33363 del 27/07/2023 - Muca)
Principio richiamato dalla Corte: non è automatico presumere che la permanenza delle condotte associative cessi con la sentenza di primo grado; il giudice dell'esecuzione deve verificare la prova effettiva della persistenza della condotta fino a quella data, e correlare cronologicamente la cessazione alle frazioni detentive.
Massime di principio
- Per reati permanenti (es. associazione mafiosa, associazione per stupefacenti) il giudice dell'esecuzione deve accertare concretamente la data di cessazione della permanenza della condotta; non è sufficiente prendere come riferimento automatistico la data della sentenza di primo grado.
- Quando il titolo esecutivo comprende più reati (diverse fattispecie), il controllo cronologico deve essere effettuato separatamente per ciascun reato per stabilire quali periodi di detenzione possano essere computati come fungibili.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve indicare le ragioni per le quali ritiene che la permanenza sia cessata in una certa data; l'adozione acritica di precedenti decisioni o il riferimento a istituti diversi (es. ne bis in idem) non sostituisce l'accertamento concreto richiesto dall'art. 657 c.p.p.
- Se il giudice non compie la verifica richiesta (o lo fa parzialmente), la decisione è annullabile e il giudice è tenuto a riesaminare la questione, acquisendo se necessario le sentenze e gli atti del procedimento per ricostruire la cronologia delle condotte.
- La finalità della regola della fungibilità è evitare che la custodia cautelare precedente diventi una "riserva di impunità": perciò il criterio temporale (commissione/cessazione del reato) è vincolante e va applicato con rigore.
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