Cassazione Civile, Ordinanza n. 20543/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio della gestione del servizio di trasporto da una società all'altra e riguarda crediti di lavoratori per permessi compensativi maturati e non goduti in epoca anteriore alla costituzione della società subentrante. La corte d'appello, riformando il primo grado, ha condannato in solido le due società al pagamento delle somme dovute ai lavoratori e ha posto in capo alla società in liquidazione l'obbligo di tenere indenne la società subentrata di quanto questa avrebbe pagato. La ricorrente principale ha censurato la decisione con sei motivi: (1) violazione delle norme sulle obbligazioni a termine e sulla esigibilità del credito, sostenendo che al 29.12.2006 l'opzione non sarebbe stata ancora esercitata e il cedente non sarebbe stato responsabile; (2) motivazione apparente sul medesimo punto; (3) errata esclusione della prescrizione; (4) illegittima valorizzazione di una relazione tecnica/perizia acquisita in giudizio; (5) erronea interpretazione degli accordi contrattuali con riconoscimento della manleva; (6) carenza di motivazione sui presupposti della manleva. I lavoratori hanno proposto ricorso incidentale sul capo delle spese e ricorsi incidentali condizionati sulla prescrizione, deducendo, in sintesi, che la corte d'appello avrebbe dovuto applicare la prescrizione decennale, regole diverse di imputazione dei pagamenti e la rinuncia tacita alla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi della ricorrente principale, osservando che la corte territoriale aveva accertato trattarsi di debiti pregressi, relativi a permessi compensativi maturati alle dipendenze della cedente prima della nascita della cessionaria; tali debiti non potevano essere elisi da accordi intervenuti con altri condebitori, sicché era irrilevante la scrittura integrativa richiamata. Ha inoltre escluso errori nell'uso della relazione tecnica, rilevando che vi era stata richiesta di esibizione con successivo ordine giudiziale e che la perizia non proveniva da terzi ma era stata eseguita su incarico dello stesso datore di lavoro; ha infine confermato la manleva ritenuta dalla corte d'appello perché riferita a debiti non esposti in bilancio. Quanto al ricorso incidentale sulle spese, ha ritenuto legittima la compensazione parziale, valorizzando la complessità e opinabilità delle questioni interpretative. I motivi incidentali condizionati sulla prescrizione sono rimasti assorbiti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale, con compensazione per metà nei confronti dei ricorrenti incidentali; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1285, 1286, 1183, 1184, 1185 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che il credito non fosse ancora sorto o esigibile, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il debito era già maturato in epoca anteriore al subentro.
Invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio poiché la decisione di merito era sorretta da un accertamento chiaro dei fatti.
Censurato insieme al vizio di motivazione; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.
art. 111 Cost.
Richiamato per difetto di motivazione; la Corte ha escluso l'assenza di motivazione sui punti decisivi.
Richiamati per contestare l'esclusione della prescrizione; la Corte ha confermato che i crediti erano già sorti e quindi la prescrizione andava valutata rispetto a debiti pregressi.
Evocato con riferimento alla continuità nei rapporti conseguenti alla successione tra società; la Corte ha valorizzato la natura di debiti pregressi.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza accoglimento della censura.
Richiamati nel motivo sulla prescrizione e sulla posizione dei condebitori; la Corte ha ritenuto irrilevante l'accordo con altri condebitori rispetto a debiti già maturati.
art. 18 Statuto dei lavoratori
Richiamato nel motivo sulla prescrizione; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.
artt. 115, 116, 118, 210, 414, 421 c.p.c.
Richiamati per contestare l'utilizzo della relazione tecnica e l'acquisizione documentale; la Corte ha ritenuto legittimo l'operato del giudice di merito.
Invocato per lamentare un errato governo dell'onere della prova; la Corte ha escluso la violazione.
Richiamato nel motivo sulla prova documentale; la Corte non ha ravvisato violazioni.
Richiamati per contestare l'interpretazione degli accordi; la Corte ha confermato la lettura della manleva operata dal giudice di merito.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per difetto di motivazione in ordine alla manleva; la Corte ha escluso il vizio.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese; la Corte ha osservato che la soccombenza non impone in modo automatico la condanna alle spese.
Interpretato nel senso che consente la compensazione, anche parziale, non solo in caso di soccombenza reciproca ma anche per novità, opinabilità e difficoltà interpretative della questione.
Corte cost. n. 77/2018
Richiamata come criterio interpretativo dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato sulla prescrizione decennale; i relativi motivi sono rimasti assorbiti.
Richiamato per l'imputazione dei pagamenti; i motivi incidentali che lo invocavano sono stati assorbiti.
Richiamato per la pretesa rinuncia tacita alla prescrizione; la Corte non ha esaminato il merito per assorbimento.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
Massime di principio
- In tema di successione nei rapporti di lavoro o di gestione aziendale, i crediti già maturati prima del subentro conservano la loro natura di debiti pregressi e non possono essere neutralizzati da accordi successivi stipulati solo tra alcuni condebitori.
- La clausola o scrittura di manleva può essere correttamente riconosciuta quando il giudice accerti che l'obbligazione riguarda passività non emerse o non contabilizzate nel bilancio, purché la relativa interpretazione contrattuale sia sorretta da motivazione congrua.
- La censura per motivazione apparente non è fondata quando dalla sentenza di merito emerga un accertamento chiaro dei fatti decisivi e della ragione giuridica della decisione, anche se il ricorrente propone una diversa lettura degli atti.
- L'utilizzo in giudizio di una relazione tecnica non è di per sé illegittimo se il documento sia stato acquisito mediante richiesta di esibizione e ordine del giudice o se provenga, in sostanza, dalla stessa parte che ne contesta l'utilizzabilità.
- In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale è consentita anche al di fuori della soccombenza reciproca, quando la controversia presenti profili di novità, opinabilità o obiettive difficoltà interpretative del quadro normativo.
- Quando i motivi incidentali sono proposti in via condizionata, il loro esame resta assorbito se la condizione processuale non si verifica a seguito della decisione sul ricorso principale.
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