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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17739/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede socio)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione di una società semplice agricola costituita da due fratelli per l’amministrazione di terreni agricoli di famiglia. Uno dei fratelli aveva agito in giudizio lamentando che l’altro, nella veste di co-amministratore, avesse emesso assegni di importo rilevante senza consenso e avesse effettuato prelievi da un conto comune, trasferendo poi somme sul proprio conto personale. In primo grado erano state accolte, almeno in parte, le pretese restitutorie della società e dell’attore; in appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata in composizione monocratica anziché collegiale, espungendo la documentazione tardivamente prodotta e ritenendo non provata una vera distrazione di risorse sociali in favore del patrimonio personale del convenuto. Le eredi del socio attore hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la controparte non avesse contestato i fatti costitutivi della domanda e che, quindi, tali fatti dovessero considerarsi provati; 2) ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che l’onere di provare la giustificazione delle somme prelevate gravasse sul convenuto; 3) violazione degli artt. 184 e 345 c.p.c. per avere il giudice d’appello valorizzato documenti tardivamente prodotti al CTU; 4) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione illogica, per aver la corte d’appello richiamato una precedente sentenza relativa alla liquidazione della società e ai miglioramenti fondiari; 5) violazione di norme processuali per la tardiva produzione documentale nella fase istruttoria. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i primi motivi perché cumulavano doglianze eterogenee e, soprattutto, perché la Corte d’appello non aveva negato in radice i fatti storici allegati, ma aveva escluso che essi bastassero, da soli, a dimostrare una distrazione patrimoniale e quindi la responsabilità risarcitoria del convenuto. Ha escluso anche la violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che la censura non colpiva la reale ratio decidendi. I motivi sulla documentazione tardiva sono stati giudicati inammissibili per difetto di autosufficienza e perché l’eventuale nullità della consulenza per uso di documenti irritualmente prodotti avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta nella prima difesa successiva al deposito della CTU. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un passaggio motivazionale qualificato come obiter dictum e, comunque, contro una rationes autonome non tutte impugnate. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti principali, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione è richiamato come applicabile anche ai giudizi anteriori alla riforma del 2009, ma solo ai fatti storici rilevanti; non copre valutazioni giuridiche o qualificazioni.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova non risultava violato perché la Corte territoriale aveva escluso la prova della distrazione patrimoniale e del danno, non semplicemente la mancata contestazione dei fatti materiali.

  • art. 184 c.p.c.

    La tardiva produzione documentale rileva solo se specificamente indicata e se la relativa nullità della CTU è tempestivamente dedotta nella prima difesa utile.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura relativa a documenti nuovi in appello è inammissibile se non specifica quali documenti siano stati utilizzati e quale incidenza abbiano avuto.

  • art. 2257 c.c.

    Viene richiamato nel ragionamento sul fatto che un co-amministratore avrebbe dovuto opporsi agli atti ritenuti illegittimi.

  • art. 2261 c.c.

    È evocato nella difesa di merito come norma che legittima il rendiconto a favore dei soci non amministratori; il punto non costituisce però ratio della decisione di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso inammissibile, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non è consentito mescolare in un unico motivo censure riconducibili a diversi vizi, né censurare argomenti privi di incidenza sul dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il principio di non contestazione opera sui fatti storici costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, ma non sulle valutazioni giuridiche o sulle qualificazioni delle condotte.
  • Chi deduce la violazione del principio di non contestazione deve indicare puntualmente dove il fatto sarebbe stato allegato, come sarebbe stato provato o pacifico e in quale atto la mancata contestazione sarebbe emersa.
  • La mera dimostrazione di movimentazioni bancarie o di atti gestori irregolari non basta, di per sé, a fondare la responsabilità risarcitoria: occorre provare l’effettiva distrazione delle somme o il concreto danno arrecato alla società.
  • La censura di violazione dell’onere della prova è inconferente se la decisione impugnata si fonda sulla mancata prova del fatto costitutivo del danno o della distrazione, e non su un’erronea ripartizione del carico probatorio.
  • La nullità derivante dall’uso, in consulenza tecnica, di documenti irritualmente prodotti va fatta valere tempestivamente nella prima difesa successiva al deposito della relazione peritale.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che colpiscono argomentazioni meramente ad abundantiam o obiter dicta, non idonee a incidere sul dispositivo.
  • Quando la sentenza d’appello si fonda su una pluralità di rationes autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, l’omessa impugnazione anche di una sola rende inammissibile la censura contro le altre.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSocietà simple
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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