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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07381/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'ambito di un processo tributario, perché la commissione competente aveva ritenuto mancante la documentazione attestante il reddito complessivo. L'istante propose opposizione, ma la Corte di giustizia tributaria confermò il diniego osservando che non era stata allegata idonea documentazione reddituale e che l'interessato si era limitato a dichiarare di rientrare nel limite di legge. In cassazione il ricorrente denunciò, con un unico motivo, la violazione dell'art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che non fosse necessario allegare documenti probatori del reddito ai fini dell'ammissione al beneficio. I Ministeri resistettero con controricorso e, in via incidentale condizionata, eccepirono il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, subordinatamente, la questione delle spese. La Corte, tuttavia, ha risolto la causa sul diverso e preliminare profilo della giurisdizione, rilevando che nel processo tributario l'impugnazione del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va proposta con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 davanti al giudice ordinario e non con il ricorso ex art. 99 del medesimo testo unico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il rilievo pregiudiziale sulla giurisdizione, ha cassato il provvedimento impugnato e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti davanti a quest'ultimo. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la novità della questione interpretativa. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza sulla necessità della documentazione reddituale, né sono stati scrutinati i motivi incidentali sulla legittimazione passiva e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'ammissione al patrocinio non richiederebbe l'allegazione di documenti reddituali; la Corte non decide nel merito di tale censura

  • art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002

    individua le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 78 d.P.R. n. 115 del 2002

    definisce l'interessato come colui che si trovi nelle condizioni indicate nell'art. 76

  • art. 93 d.P.R. n. 115 del 2002

    prevede la domanda di ammissione presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo

  • art. 124 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come modello del procedimento civile per la domanda al Consiglio dell'ordine degli avvocati

  • art. 126 d.P.R. n. 115 del 2002

    regola l'ammissione provvisoria e, nel raffronto operato dalla Corte, evidenzia la disciplina dell'opposizione nella materia civile

  • art. 137, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    per il processo tributario richiama solo le disposizioni della parte III dei titoli I e IV del testo unico, escludendo l'applicazione delle norme del titolo II

  • art. 138 d.P.R. n. 115 del 2002

    individua la Commissione del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

  • art. 139 d.P.R. n. 115 del 2002

    attribuisce alla Commissione funzioni analoghe a quelle del Consiglio dell'ordine e del magistrato, ma contiene una disciplina dell'opposizione che la Corte reputa non idonea a consentire la tutela davanti al giudice del processo

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come rimedio corretto contro il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio nel processo tributario, da proporre davanti al giudice ordinario

  • art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non estensibile al processo tributario perché collocato nel capo dedicato al processo penale e non richiamato dalle disposizioni tributarie del testo unico

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dai controricorrenti per eccepire il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze; motivo non esaminato nel merito per la decisione sulla giurisdizione

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale insieme all'art. 112 c.p.c. per dedotta omessa pronuncia sulla legittimazione passiva

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla condanna alle spese, rimasto assorbito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma di ricorso per cassazione invocata per le censure di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma di ricorso per cassazione invocata nel motivo incidentale condizionato

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    la Corte afferma che non occorre rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite quando queste si siano già espresse con principi chiari sulla medesima questione di giurisdizione

  • art. 59, comma 1, L. n. 69 del 2009

    consente, in caso di difetto di giurisdizione, di indicare il giudice nazionale munito di giurisdizione e fonda la rimessione delle parti davanti al giudice ordinario

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato in giurisprudenza come disciplina dell'opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato davanti al giudice ordinario

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il decreto di rigetto o di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalla Commissione competente va impugnato con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 davanti al giudice ordinario, non con il ricorso ex art. 99 del medesimo testo unico.
  • Le norme del testo unico sulle spese di giustizia applicabili al processo tributario sono solo quelle richiamate dalle disposizioni dedicate a tale processo; non è consentita l'estensione di rimedi previsti per il processo penale se non espressamente richiamati.
  • Quando la Corte di cassazione dichiara il difetto di giurisdizione, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e rimettere le parti davanti a esso, ai sensi dell'art. 59 L. n. 69 del 2009.
  • Le questioni di giurisdizione già risolte dalle Sezioni Unite con principi chiari non devono essere nuovamente rimesse alle Sezioni Unite da una sezione semplice, potendo quest'ultima farne applicazione diretta.
  • La novità della questione di giurisdizione può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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