Cassazione Civile, Ordinanza n. 07381/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'ambito di un processo tributario, perché la commissione competente aveva ritenuto mancante la documentazione attestante il reddito complessivo. L'istante propose opposizione, ma la Corte di giustizia tributaria confermò il diniego osservando che non era stata allegata idonea documentazione reddituale e che l'interessato si era limitato a dichiarare di rientrare nel limite di legge. In cassazione il ricorrente denunciò, con un unico motivo, la violazione dell'art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che non fosse necessario allegare documenti probatori del reddito ai fini dell'ammissione al beneficio. I Ministeri resistettero con controricorso e, in via incidentale condizionata, eccepirono il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, subordinatamente, la questione delle spese. La Corte, tuttavia, ha risolto la causa sul diverso e preliminare profilo della giurisdizione, rilevando che nel processo tributario l'impugnazione del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va proposta con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 davanti al giudice ordinario e non con il ricorso ex art. 99 del medesimo testo unico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il rilievo pregiudiziale sulla giurisdizione, ha cassato il provvedimento impugnato e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti davanti a quest'ultimo. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la novità della questione interpretativa. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza sulla necessità della documentazione reddituale, né sono stati scrutinati i motivi incidentali sulla legittimazione passiva e sulle spese.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'ammissione al patrocinio non richiederebbe l'allegazione di documenti reddituali; la Corte non decide nel merito di tale censura
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
individua le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
art. 78 d.P.R. n. 115 del 2002
definisce l'interessato come colui che si trovi nelle condizioni indicate nell'art. 76
art. 93 d.P.R. n. 115 del 2002
prevede la domanda di ammissione presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo
art. 124 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come modello del procedimento civile per la domanda al Consiglio dell'ordine degli avvocati
art. 126 d.P.R. n. 115 del 2002
regola l'ammissione provvisoria e, nel raffronto operato dalla Corte, evidenzia la disciplina dell'opposizione nella materia civile
art. 137, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
per il processo tributario richiama solo le disposizioni della parte III dei titoli I e IV del testo unico, escludendo l'applicazione delle norme del titolo II
art. 138 d.P.R. n. 115 del 2002
individua la Commissione del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario
art. 139 d.P.R. n. 115 del 2002
attribuisce alla Commissione funzioni analoghe a quelle del Consiglio dell'ordine e del magistrato, ma contiene una disciplina dell'opposizione che la Corte reputa non idonea a consentire la tutela davanti al giudice del processo
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come rimedio corretto contro il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio nel processo tributario, da proporre davanti al giudice ordinario
art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non estensibile al processo tributario perché collocato nel capo dedicato al processo penale e non richiamato dalle disposizioni tributarie del testo unico
invocato dai controricorrenti per eccepire il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze; motivo non esaminato nel merito per la decisione sulla giurisdizione
richiamato nel motivo incidentale insieme all'art. 112 c.p.c. per dedotta omessa pronuncia sulla legittimazione passiva
richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo incidentale sulla condanna alle spese, rimasto assorbito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di ricorso per cassazione invocata per le censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma di ricorso per cassazione invocata nel motivo incidentale condizionato
la Corte afferma che non occorre rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite quando queste si siano già espresse con principi chiari sulla medesima questione di giurisdizione
art. 59, comma 1, L. n. 69 del 2009
consente, in caso di difetto di giurisdizione, di indicare il giudice nazionale munito di giurisdizione e fonda la rimessione delle parti davanti al giudice ordinario
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato in giurisprudenza come disciplina dell'opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato davanti al giudice ordinario
Massime di principio
- Nel processo tributario, il decreto di rigetto o di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalla Commissione competente va impugnato con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 davanti al giudice ordinario, non con il ricorso ex art. 99 del medesimo testo unico.
- Le norme del testo unico sulle spese di giustizia applicabili al processo tributario sono solo quelle richiamate dalle disposizioni dedicate a tale processo; non è consentita l'estensione di rimedi previsti per il processo penale se non espressamente richiamati.
- Quando la Corte di cassazione dichiara il difetto di giurisdizione, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e rimettere le parti davanti a esso, ai sensi dell'art. 59 L. n. 69 del 2009.
- Le questioni di giurisdizione già risolte dalle Sezioni Unite con principi chiari non devono essere nuovamente rimesse alle Sezioni Unite da una sezione semplice, potendo quest'ultima farne applicazione diretta.
- La novità della questione di giurisdizione può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07365/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_civile · 27 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07366/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_civile · 27 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07367/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_civile · 27 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07374/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_civile · 27 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07375/2026 del 27/03/2026
- ordinanza_civile · 27 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07376/2026 del 27/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →