Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11650/2025 del 04/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La proprietaria di un terreno adibito dal Comune a parcheggio dopo un’occupazione d’urgenza del 2002, senza regolare espropriazione, aveva impugnato il decreto comunale di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 emesso nel 2019, chiedendo la rideterminazione della somma dovuta. Nel frattempo erano pendenti anche giudizi amministrativi; in uno di essi il T.A.R. aveva annullato il decreto soltanto nella parte relativa ai criteri di quantificazione dell’indennità per il danno patrimoniale, ritenendo errata la base di calcolo del danno da illegittima occupazione, senza però statuire sulla stima del bene in sé. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che sulle sentenze amministrative si fosse formato giudicato esterno, idoneo a coprire anche la giurisdizione, e che il credito indennitario non fosse scomponibile in singole voci. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la proprietaria ha dedotto violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011, dell’art. 133, lett. g), e del d.lgs. n. 104/2010, sostenendo che nessuna decisione del T.A.R. aveva statuito sulla stima del bene o sulla rideterminazione giudiziale dell’indennità, essendo stata decisa solo la questione del danno da occupazione illegittima e restando la determinazione delle indennità per atti ablativi devoluta al giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha precisato che il giudicato amministrativo riguardava soltanto il risarcimento per l’occupazione senza titolo e che il riferimento al valore venale del suolo era stato meramente funzionale a tale domanda, non già una statuizione autonoma sulla stima del bene o sull’intera indennità ex art. 42-bis. Ha quindi escluso che potesse formarsi un giudicato di merito sull’indennità unitariamente considerata e, di conseguenza, ha negato anche l’opponibilità di un giudicato esterno sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione

  • art. 29 d.lgs. n. 150/2011

    invocato dalla ricorrente a sostegno della devoluzione della controversia al giudice ordinario nelle materie indennitarie/espropriative

  • art. 133, lett. g), d.lgs. n. 104/2010

    richiamato per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative a determinazione e corresponsione di indennità conseguenti ad atti ablativi

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    la Corte ne ribadisce la natura indennitaria unitaria e non scomponibile nelle singole voci di danno

  • Cass. n. 20691/2021

    richiamata per affermare che l’indennità ex art. 42-bis ha natura unitaria e non frazionabile

  • Cass. n. 28179/2020

    richiamata per il principio secondo cui il giudicato esterno può coprire anche la giurisdizione quando vi sia una pronuncia anche sul merito

  • Cass. n. 32563/2024

    richiamata per il principio secondo cui il giudicato si forma sulla statuizione minima della sequenza fatto-norma-effetto e non sul mero fatto

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può coprire anche la questione di giurisdizione solo se il precedente giudizio abbia effettivamente deciso il merito della pretesa in modo tale da implicare la giurisdizione stessa.
  • Per accertare l’esistenza di un giudicato rilevante non basta che una decisione abbia affrontato un elemento del fatto o un profilo parziale della domanda: occorre una statuizione minima completa, riconducibile alla sequenza fatto-norma-effetto.
  • L’indennità dovuta ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ha natura unitaria e non può essere scomposta in autonome voci ai fini della formazione del giudicato o della qualificazione della controversia.
  • Se il giudice amministrativo si pronuncia solo sul danno da occupazione illegittima, con riferimento al valore venale del bene in via meramente strumentale, non si forma un giudicato sulla stima del bene né sull’intera indennità ablativa.
  • Nelle controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi, la corretta individuazione dell’oggetto della decisione precedente è decisiva per stabilire se vi sia o meno preclusione processuale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveGiurisdizione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.