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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11654/2025 del 04/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di acquisizione sanante adottato dal Comune su un fondo di proprietà della società resistente, già occupato e trasformato irreversibilmente. La società aveva chiesto la determinazione giudiziale dell’indennizzo con opposizione alla stima; il Comune eccepiva la tardività dell’opposizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine decadenziale previsto per l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio. La Corte d’appello ha respinto l’eccezione, ritenendo applicabile il termine ordinario di prescrizione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando la violazione dell’art. 29 d.lgs. 150/2011 in relazione agli artt. 42-bis e 54 TUE, per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l’opposizione nonostante l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale contrario. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale: con il primo motivo, condizionato, ha riproposto una questione assorbita; con il secondo motivo ha censurato la liquidazione delle spese, lamentando l’omesso riconoscimento della fase istruttoria e il mancato rimborso di spese di consulenza tecnica di parte, contributo unificato e marca da bollo/iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del Comune, confermando il principio secondo cui l’opposizione alla determinazione dell’indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non è soggetta al termine decadenziale dell’art. 29, comma 3, d.lgs. 150/2011, ma può essere proposta entro il termine ordinario di prescrizione. Ha dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso incidentale. Ha accolto parzialmente il secondo motivo del ricorso incidentale: ha riconosciuto che nella liquidazione delle spese del merito doveva essere compresa la fase istruttoria e che dovevano essere rifusi anche contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo; ha invece dichiarato inammissibile la doglianza relativa alle spese di CTP, perché fondata su un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., liquidando la fase istruttoria in euro 4.326,00 e condannando il Comune anche al rimborso delle altre voci e delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    il termine perentorio previsto per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio non si applica alla contestazione dell’indennizzo stabilito nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    l’indennizzo previsto dal provvedimento di acquisizione sanante può essere contestato dal soggetto inciso nel termine ordinario di prescrizione.

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    il termine per l’opposizione alla stima ivi previsto riguarda l’indennità di esproprio e non si estende al diverso procedimento ex art. 42-bis.

  • art. 91 c.p.c.

    la parte soccombente deve sopportare le spese di lite, comprensive delle voci dovute secondo l’effettivo svolgimento del processo.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutte le voci di spesa ritualmente richieste e risultanti dal processo, nei limiti della loro prova e della loro deducibilità.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito sulla regolazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    la fase istruttoria costituisce una distinta fase processuale ai fini della liquidazione dei compensi.

  • art. 42-bis e 54 TUE

    richiamati dal ricorrente per sostenere l’analogia tra acquisizione sanante e opposizione alla stima, ma senza superare la diversa disciplina processuale.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale previsto per l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio non si applica, in via estensiva o analogica, alla contestazione dell’indennizzo determinato nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
  • Quando il legislatore non prevede espressamente un termine decadenziale o di inammissibilità per una specifica azione, non è consentito introdurlo mediante interpretazione estensiva o analogica.
  • La comune natura indennitaria del credito può giustificare giurisdizione e competenza funzionale della Corte d’appello, ma non elimina le differenze strutturali tra i procedimenti amministrativi da cui i crediti derivano.
  • In sede di liquidazione delle spese, la fase istruttoria va riconosciuta se effettivamente svolta nel giudizio, e le spese processuali dovute alla parte vittoriosa comprendono anche il contributo unificato e, per analogia, la marca di iscrizione a ruolo.
  • La doglianza che investe l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, ove non accompagnata da errori di diritto, è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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