Cassazione Civile, Ordinanza n. 11655/2025 del 04/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di acquisizione sanante adottato ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con contestuale determinazione dell'indennizzo. Il destinatario del provvedimento ha proposto opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello competente, ma tale giudice ha dichiarato il ricorso tardivo ritenendo applicabile il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 per l'opposizione alla stima definitiva in materia espropriativa. Nel ricorso per cassazione l'opponente ha censurato la decisione per violazione degli artt. 29 d.lgs. n. 150/2011 e 27, 42-bis e 54 del T.U. espropri, sostenendo che quel termine non fosse estensibile alla contestazione dell'indennizzo liquidato in sede di acquisizione sanante. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il più recente orientamento secondo cui il termine perentorio di trenta giorni non si applica all'opposizione alla stima relativa al decreto di acquisizione ex art. 42-bis, essendo invece esperibile la contestazione nel termine ordinario di prescrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato l'ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata, che aveva dichiarato tardiva l'opposizione, è stata quindi annullata perché fondata su un termine decadenziale ritenuto non applicabile alla fattispecie.
Norme richiamate
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
termine decadenziale di trenta giorni
non si applica alla contestazione della stima/indennizzo determinato in sede di acquisizione sanante ex art. 42-bis; non è consentita un'estensione analogica di termini decadenziali non espressamente previsti
art. 27 d.P.R. n. 327/2001
richiamato insieme alle altre norme del testo unico espropriativo in relazione al procedimento di acquisizione sanante
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
fonte del provvedimento acquisitivo e della liquidazione dell'indennizzo contestato
art. 54 d.P.R. n. 327/2001
termine perentorio previsto ... per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio
il termine previsto per l'opposizione alla stima espropriativa non è estensibile alla contestazione dell'indennizzo da acquisizione sanante
art. 29 d.lgs. n. 150/2011
norma processuale sull'opposizione alla stima, non richiamante l'art. 42-bis e quindi non applicabile in via estensiva alla fattispecie
Massime di principio
- Il termine perentorio previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non può essere applicato, in via estensiva o analogica, alla contestazione dell'indennizzo determinato con decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, salvo espresso richiamo normativo.
- Quando manca una previsione legislativa specifica, la contestazione giudiziale della liquidazione effettuata in sede di acquisizione sanante resta proponibile nel termine ordinario di prescrizione.
- La comune natura indennitaria del credito non consente di sovrapporre procedure amministrative diverse né di importare automaticamente termini decadenziali previsti per l'espropriazione ordinaria.
- Le norme che comprimono l'esercizio del diritto di azione mediante decadenza devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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