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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11649/2025 del 04/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da alcune cessioni di beni mobili, tra cui un20imbarcazione, effettuate da una societe0 poi fallita in favore di un20altro operatore economico. La curatela, agendo per la massa dei creditori, ha chiesto in via principale la declaratoria di inefficacia delle cessioni ex art. 67 l. fall.; in subordine la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. richiamata dall'art. 66 l. fall.; ulteriormente in subordine altre diverse qualificazioni giuridiche degli atti. Il Tribunale ha accolto la domanda contro la cessionaria, ritenendo inefficaci le cessioni e condannandola alla restituzione dei beni o del loro controvalore. In appello la cessionaria ha contestato, tra l'altro, la tempestivite0 della propria costituzione, la rilevabilite0 d'ufficio di una pretesa decadenza ex art. 69 bis l. fall., e soprattutto la fondatezza della revocatoria ordinaria per difetto dei relativi presupposti. La Corte d'appello ha escluso le eccezioni processuali, ha ritenuto infondata la revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., ma ha accolto la domanda subordinata di revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., dichiarando inefficaci le cessioni e confermando gli obblighi restitutori. In cassazione la societe0 cessionaria ha proposto sette motivi: violazione delle norme sulla tempestivite0 della costituzione del convenuto e sulle preclusioni; erronea declaratoria di incompetenza/contestata rilevabilite0 d'ufficio; erronea applicazione dell'art. 69 bis l. fall. e dell'art. 2969 c.c. quanto alla decadenza; extrapetizione per avere la Corte territoriale accolto una domanda revocatoria che, secondo la ricorrente, non sarebbe stata ritualmente proposta; e, infine, erronea applicazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. e del regime probatorio, per mancata prova dell'eventus damni e, in generale, dell'assetto patrimoniale della societe0 fallita al momento degli atti. La Corte di cassazione ha respinto i primi quattro motivi e ha accolto il sesto e il settimo limitatamente al profilo dell'eventus damni, affermando che il curatore che esercita l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall. deve provare rigorosamente la consistenza dei crediti, la loro preesistenza rispetto all'atto e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, sicche9 la motivazione della Corte d'appello, fondata su affermazioni generiche, era insufficiente su quel punto. La sentenza impugnata e8 stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello competente per nuovo esame del solo presupposto dell'eventus damni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo corretta la declaratoria di tardivite0 delle eccezioni processuali e la non rilevabilite0 d'ufficio della decadenza ex art. 69 bis l. fall., oltre a escludere l'extrapetizione. Ha invece accolto il sesto e il settimo motivo nei limiti in cui censuravano la motivazione sull'eventus damni, affermando che la Corte d'appello non aveva svolto una verifica concreta e rigorosa della situazione patrimoniale del debitore fallito al momento degli atti, della consistenza dei crediti e della preesistenza degli stessi. Il resto delle doglianze sull'elemento soggettivo e8 stato ritenuto inammissibile o comunque non meritevole di accoglimento perche9 diretto a un riesame del merito. La sentenza di appello e8 stata dunque cassata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame limitato al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 166 c.p.c.

    Il termine di costituzione del convenuto va calcolato a ritroso rispetto all'udienza indicata nell'atto di citazione; il differimento d'ufficio dell'udienza ex art. 168 bis, comma 4, non sposta il termine di costituzione.

  • art. 167 c.p.c.

    La mancata tempestiva costituzione del convenuto comporta le relative decadenze e preclusioni.

  • art. 168 bis c.p.c.

    Il rinvio d'ufficio dell'udienza ex comma 4 non incide sul termine di costituzione; il differimento ex comma 5, se intervenuto, puf2 comportare lo slittamento del termine se ricorrono i presupposti temporali.

  • art. 38 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza deve essere proposta tempestivamente, altrimenti e8 preclusa.

  • art. 69 bis l. fall.

    Il termine ivi previsto e8 qualificato come decadenziale e non e8 rilevabile d'ufficio, salvo ipotesi eccezionali di interesse pubblico superiore non ravvisate nel caso.

  • art. 2969 c.c.

    La decadenza non puf2 essere rilevata d'ufficio, salvo che sia stabilita a tutela di un interesse pubblico superiore.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria richiede la prova dell'eventus damni e, sul piano soggettivo, della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo.

  • art. 66 l. fall.

    Il curatore puf2 esperire l'azione revocatoria ordinaria nell'interesse della massa; l'azione mantiene i presupposti sostanziali dell'art. 2901 c.c., pur con effetti, legittimazione e competenza peculiari.

  • art. 67 l. fall.

    La domanda di revocatoria fallimentare e8 stata esaminata e poi non ha costituito il perno della decisione finale, essendo stata accolta la revocatoria ordinaria subordinata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato quale parametro per la censura di valutazione delle prove, ma non ritenuto decisivo laddove il giudice del merito abbia correttamente apprezzato la questione di diritto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione del materiale istruttorio; la censura e8 stata respinta nei punti in cui mirava a un riesame del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    L'accoglimento della domanda subordinata non e8 stato ritenuto extrapetizione perche9 la revocatoria ordinaria era stata effettivamente proposta dalla curatela.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'eventus damni, nell'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore, grava sulla procedura fallimentare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cognizione, ai fini della tempestivite0 della costituzione del convenuto, il termine a ritroso va computato con riferimento all'udienza indicata nell'atto di citazione; il differimento d'ufficio disposto dal giudice ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. non rimette in termini il convenuto ne9 sana le decadenze gie0 maturate.
  • L'eccezione di incompetenza e le altre preclusioni difensive non tempestivamente sollevate restano inammissibili; non possono essere recuperate in appello o in cassazione se la parte era gie0 decaduta nel primo grado.
  • La decadenza di cui all'art. 69 bis l. fall. ha natura sostanzialmente decadenziale e, di regola, non e8 rilevabile d'ufficio, salvo che sia posta a presidio di un interesse pubblico superiore e indisponibile, circostanza che non ricorre per la tutela della certezza di atti negoziali privati.
  • L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ex art. 66 l. fall. conserva i presupposti sostanziali dell'art. 2901 c.c.; la specialite0 concorsuale incide su legittimazione, effetti e ambito soggettivo di tutela, ma non esonera dalla prova dell'eventus damni.
  • Nel caso di revocatoria ordinaria promossa dal curatore, l'eventus damni deve essere dimostrato con una verifica concreta della consistenza dei crediti ammessi o da ammettere, della loro preesistenza rispetto all'atto e del mutamento patrimoniale causato dall'atto dispositivo; non bastano affermazioni generiche sul peggioramento della garanzia patrimoniale.
  • La prova della scientia damni e della partecipatio fraudis puf2 essere desunta da elementi indiziari e dal contesto complessivo, ma non puf2 sopperire alla mancanza di un accertamento rigoroso del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaDecadenzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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