Cassazione Penale, Sentenza n. 2705/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della custodia cautelare in carcere applicata per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 8) e per i reati-fine di detenzione a fini di cessione e coltivazione di marijuana (capi 25 e 26). Dedotte: insufficienza e travisamento degli elementi indiziari (poche intercettazioni e brevissimo arco temporale), inadeguatezza dei riscontri sul collaboratore di giustizia Salvatore Castorina e incoerenze nel suo racconto, errata valutazione delle conversazioni intercettate (tra cui la n.303/2019) che proverebbero divergenze tra Palumbo e il sodalizio, e mancata attualità delle esigenze cautelari (periodo di silenzio e assenza di pregresse condanne). Contestata altresì la contraddittorietà tra esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e il riconoscimento della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato il complesso probatorio (dichiarazioni del collaboratore Castorina, riscontri esterni, intercettazioni e attività di monitoraggio) e abbia motivato in modo logico la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico (cogestione di serre, trattative per la vendita, cessioni rilevanti tra 2018 e 2019). Confermata la misura cautelare in carcere; però il titolo genetico era già stato annullato limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; demandati alla Cancelleria gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente tra le censure; la Corte ha ritenuto le doglianze in larga parte generiche e inammissibili quando consistono in una diversa valutazione dei fatti
Richiamato dal ricorrente nella parte dedicata ai mezzi di prova; la Corte ha confermato che le contestazioni sulla ricostruzione probatoria sono in gran parte questioni di merito non sindacabili in cassazione
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato la presunzione relativa di pericolosità connessa al reato associativo e la necessità di valutazione complessiva degli elementi
Aggravante per l'agevolazione mafiosa: il Tribunale l'ha esclusa e la Corte ha confermato che l'esclusione non è incompatibile con la configurazione dell'associazione di tipo 'narcotraffico', poiché le due tipologie sono distinte
Riferimento alla distinzione tipologica tra associazione mafiosa e associazione dedita al narcotraffico; la corte ha sottolineato differenze di finalità e metodo
Disciplina l'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ribadito che l'attualità non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di reato ma una valutazione prognostica complessiva
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i reati associativi (richiesta di elementi positivi per superarla); la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi idonei a vincere tale presunzione
Norma che dispone la condanna alle spese per il rigetto del ricorso: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di comunicazione/amministrativi a carico della Cancelleria, richiamati dalla Corte per gli atti consequenziali
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato all'inizio in relazione ai limiti di sintesi delle doglianze in cassazione; la Corte osserva che le deduzioni devono restare nei limiti consentiti
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria una valutazione complessiva e concatenata degli indizi: intercettazioni isolate possono contribuire alla gravità indiziaria ma vanno ricondotte ad altri riscontri (collaborazioni, monitoraggi, cessioni documentate) per sostenere la misura
- La distinzione tra 'associazione dedita al narcotraffico' e 'associazione di tipo mafioso' è tipologica: l'esclusione dell'aggravante mafiosa non impedisce di riconoscere la partecipazione a un'associazione per traffico di stupefacenti
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia producono effetto probatorio se supportate da riscontri esterni; tali riscontri non devono necessariamente coincidere con ogni dettaglio narrato, ma possono riguardare elementi che confermino l'affiliazione e la partecipazione del dichiarante e dell'imputato al circuito criminoso
- In sede di riesame e in cassazione la contestazione della ricostruzione fattuale richiede censure specifiche e non può limitarsi a una diversa lettura dei fatti: la cassazione sindaca violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non il merito probatorio
- Sul requisito dell'attualità delle esigenze cautelari la valutazione è prognostica e valorizza modalità della condotta, ruolo nel sodalizio, relazioni con sodali e capacità di riprendere attività criminose; il tempo trascorso è un elemento ma non sempre sufficiente a escludere il pericolo
- Per ottenere il superamento della presunzione di pericolosità collegata all'art. 74 d.P.R. 309/1990 occorrono elementi positivi e specifici in grado di dimostrare la cessazione del vincolo associativo o l'assenza di concreta possibilità di reiterazione
- Le conversazioni intercettate e il linguaggio criptico sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito: in cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole
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