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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27393/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex legge Pinto proposta per l'irragionevole durata di una procedura esecutiva immobiliare rimasta pendente per circa tredici anni davanti al Tribunale di Ragusa. La domanda era stata respinta in sede monitoria; l'opponente aveva poi proposto opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 davanti alla Corte d'appello di Catania, che l'aveva rigettata ritenendo non assolto l'onere di produrre il provvedimento impugnato e il fascicolo del ricorso introduttivo del giudizio presupposto. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato, con un primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5-ter della l. n. 89 del 2001, sostenendo di avere diritto all'indennizzo per la durata irragionevole della procedura esecutiva. Con un secondo motivo ha dedotto omesso esame di documenti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 e 640 c.p.c., assumendo che l'opposizione era stata correttamente depositata telematicamente nel fascicolo esistente della fase monitoria e che, quindi, non gravava su di lui alcun ulteriore onere di ridepositazione del fascicolo, essendo tutti gli atti già acquisiti e visibili nel processo. Il Ministero ha resistito con controricorso, sollevando anche eccezioni processuali preliminari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari del Ministero. Ha quindi accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errato il rigetto dell'opposizione fondato sulla mancata produzione del provvedimento impugnato e del fascicolo del ricorso introduttivo. La Corte ha chiarito che, una volta depositato nel fascicolo telematico della fase monitoria l'avviso di notificazione dell'opposizione con prova della notifica, gli atti e i provvedimenti depositati ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 89 del 2001 entrano nel fascicolo informatico e sono visibili ai giudici dell'opposizione. Ha perciò cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito e dovrà essere esaminato dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 5-ter l. n. 89 del 2001

    L'opposizione contro il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione non introduce un autonomo giudizio, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, con ampia devoluzione e possibilità di attività istruttoria.

  • art. 2 l. n. 89 del 2001

    Richiamato dal ricorrente come base del diritto all'indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto.

  • art. 3, comma 3, l. n. 89 del 2001

    Gli atti e i provvedimenti depositati in tale fase entrano a far parte del fascicolo informatico del procedimento e sono visibili ai giudici dell'opposizione.

  • art. 3, comma 6, l. n. 89 del 2001

    Il decreto monitorio che decide sulla domanda di equa riparazione può essere oggetto di opposizione in sede pienamente contenziosa.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché il ricorso conteneva la sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L'eccezione è stata respinta perché il ricorso indicava il contenuto rilevante degli atti e documenti posti a fondamento delle censure.

  • art. 370 c.p.c.

    La costituzione dell'Amministrazione, ancorché tardiva, ha sanato la nullità della notificazione del ricorso.

  • artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    Norma transitoria richiamata per individuare il regime processuale applicabile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente nel secondo motivo come norme violate in relazione alla valutazione e utilizzazione dei documenti depositati nel fascicolo telematico.

  • art. 640 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che, nel procedimento monitorio, il giudice può invitare la parte a depositare documenti, ma nell'opposizione ex lege Pinto è comunque consentita la produzione successiva dei documenti.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto reso sulla domanda di equa riparazione ex legge Pinto non costituisce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase pienamente contenziosa del medesimo procedimento, con effetto devolutivo ampio e possibilità di nuova attività istruttoria e di produzione documentale.
  • Nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001, i documenti e i provvedimenti già depositati nella fase monitoria, una volta acquisiti al fascicolo informatico, sono conoscibili dal giudice dell'opposizione senza necessità di un nuovo deposito integrale da parte dell'opponente.
  • Non può essere rigettata l'opposizione per mancata produzione del fascicolo monitorio quando gli atti rilevanti risultino già entrati nel fascicolo telematico del procedimento e siano quindi visibili al giudice.
  • Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno respinte quando il ricorso consenta comunque di comprendere i fatti di causa e contenga l'indicazione del contenuto degli atti e documenti rilevanti.
  • La nullità della notificazione del ricorso al Ministero presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato è sanata dalla costituzione dell'Amministrazione nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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