Cassazione Civile, Ordinanza n. 21950/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di IRPEF e IVA richiesto da un avvocato per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione alle agevolazioni previste per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 e della successiva disciplina di cui all'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014. La CTR aveva confermato la CTP ritenendo illegittimo il diniego. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto violazione delle norme interne e del diritto UE, sostenendo che, alla luce della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final, le agevolazioni in questione integrano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, salvi i soli casi de minimis o altri casi compatibili; inoltre ha sostenuto che, essendo il contribuente un libero professionista, non potesse ottenere il rimborso IVA e che la CTR avrebbe dovuto sospendere o comunque non decidere in pendenza della questione davanti alla Commissione europea. Il secondo motivo ha ribadito la violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 per avere la CTR riconosciuto il rimborso nonostante la disciplina europea sopravvenuta e il procedimento comunitario in corso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 costituisse ius superveniens immediatamente applicabile, imponendo al giudice nazionale di disapplicare la disciplina interna incompatibile. Per l'IVA ha confermato l'inapplicabilità dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 in quanto contrastante con il principio di neutralità fiscale, e ha quindi cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito con rigetto della domanda originaria di rimborso IVA. Per l'IRPEF, invece, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché verifichi se il beneficio richiesto rientri nella disciplina de minimis o sia comunque compatibile con il mercato interno, accertando i presupposti di fatto rilevanti, tra cui l'eventuale sede operativa nell'area colpita, il nesso tra danno subito e aiuto, l'assenza di sovracompensazione e il rispetto dei limiti quantitativi del regime de minimis. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio per la loro integrale regolazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
"I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 [...] possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992"
La norma è inapplicabile all'IVA perché, in quel settore, la riduzione del 90% confligge con il principio di neutralità fiscale e con il diritto UE; per l'IRPEF la sua operatività deve essere verificata alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei limiti de minimis.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
La disposizione va letta coordinatamente con la decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015, che impone di valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno e di escluderne il riconoscimento automatico quando incompatibile.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 288 TFUE
Le decisioni della Commissione europea sono atti vincolanti e immediatamente applicabili; il giudice nazionale deve darvi attuazione anche d'ufficio, disapplicando le norme interne incompatibili.
art. 108, par. 3, TFUE
La decisione della Commissione ha ritenuto le misure italiane incompatibili perché concesse in violazione della disciplina sugli aiuti di Stato.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
La Corte richiama la possibile compatibilità degli aiuti diretti a compensare danni causati da calamità naturale, purché ricorrano i relativi presupposti e sia evitata la sovracompensazione.
art. 9 dir. 2006/112/CE
La nozione di soggetto passivo IVA comprende chiunque eserciti in modo indipendente un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati.
art. 1, par. 8, dir. 2004/18/CE
È richiamata per ribadire la nozione ampia di imprenditore/prestatore come soggetto che offra sul mercato lavori, prodotti o servizi.
Massime di principio
- Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sono immediatamente vincolanti per il giudice nazionale, che deve applicarle anche d'ufficio e disapplicare le norme interne incompatibili.
- In materia di aiuti connessi a calamità naturali, il riconoscimento del beneficio non può essere automatico: occorre verificare se il vantaggio individuale rientri in un regime de minimis, oppure se sia compatibile ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, con prova del nesso diretto tra danno e aiuto e senza sovracompensazione.
- La disciplina agevolativa del sisma siciliano del 1990 è inapplicabile all'IVA perché la riduzione generalizzata dell'imposta viola il principio di neutralità fiscale e non assicura la riscossione integrale dell'IVA dovuta.
- Quando la sopravvenienza del diritto UE introduce nuovi presupposti rilevanti per il beneficio, il giudice di rinvio deve consentire l'allegazione e la prova dei fatti non precedentemente necessari ma oggi decisivi ai fini dell'applicazione della nuova regola.
- La prova del rispetto dei limiti de minimis riguarda l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel periodo rilevante e non soltanto l'importo chiesto nel singolo giudizio.
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