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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 2609 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato le dichiarazioni IVA, IRPEG e IRAP relative agli anni 1998 e 1999, contestando la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti. Le fatture indicavano come fornitore la C. del P. di B. C. & C. s.n.c., mentre gli pneumatici sarebbero stati materialmente forniti dalla GE.CO. s.p.a. L'Agenzia ha impugnato la decisione favorevole alla contribuente sostenendo, con tre motivi, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della CTR e la violazione degli artt. 109 TUIR e 2697 c.c., in particolare quanto alla prova della consapevolezza della contribuente circa la frode fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione della CTR, escludendo che il giudice di merito avesse omesso di valutare le dichiarazioni del fornitore e i controlli bancari. È stato inoltre chiarito che il fatto che l'operazione fosse effettiva sotto il profilo della consegna della merce, ma realizzata da un soggetto diverso da quello indicato in fattura, non costituisce una contraddizione, essendo proprio la caratteristica delle operazioni soggettivamente inesistenti. In materia di prova, l'Amministrazione deve dimostrare l'interposizione fittizia e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; il contribuente deve invece dimostrare la propria estraneità e il proprio incolpevole affidamento. Nel caso concreto, le fatture intestate alla C. del P. e i pagamenti effettuati con assegni non trasferibili a favore della stessa sono stati ritenuti sufficienti a escludere la consapevole partecipazione della contribuente alla frode. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione

    Il ricorso per cassazione non consente di sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una nuova valutazione più favorevole alla parte. Il vizio sussiste solo quando la motivazione sia obiettivamente carente o presenti ragioni talmente contrastanti da impedire di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    La censura deve riguardare un'effettiva errata applicazione della norma e non può essere utilizzata per contestare semplicemente l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • Art. 109 TUIR

    La deducibilità dei costi richiede, tra l'altro, l'inerenza all'attività d'impresa. Nel caso delle operazioni soggettivamente inesistenti, la valutazione deve essere coordinata con la disciplina speciale e con l'eventuale consapevole partecipazione del contribuente alla frode.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione finanziaria deve provare l'interposizione fittizia e, anche mediante presunzioni, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario. Il contribuente deve dimostrare la corrispondenza soggettiva dell'operazione oppure il proprio incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale.

  • Art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dall'Amministrazione per dimostrare l'interposizione fittizia e la consapevolezza o conoscibilità della frode, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.

  • Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 16 del 2012

    La disciplina, applicabile retroattivamente secondo la sentenza, consente la deduzione dei costi e delle spese relativi a beni o servizi non direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi. Resta distinta la questione della deducibilità ai fini delle imposte dirette da quella della detraibilità IVA e dalla consapevole partecipazione alla frode.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti la merce o il servizio possono essere stati realmente ricevuti, ma il soggetto indicato in fattura non coincide con il reale fornitore; ciò non rende automaticamente inesistente l'intera operazione.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti, anche presuntivi, non solo sull'interposizione del soggetto fatturante, ma anche sulla conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
  • La ricezione effettiva della merce e il pagamento non dimostrano da soli la regolarità soggettiva dell'operazione, ma possono costituire, insieme ad altri elementi come pagamenti tracciabili intestati al fornitore apparente, indici dell'incolpevole affidamento del contribuente.
  • Il contribuente deve adottare una normale diligenza commerciale e conservare documentazione idonea a dimostrare l'effettività dei rapporti, l'identità del fornitore e la tracciabilità dei pagamenti.
  • In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: la censura è ammissibile solo se la motivazione è realmente mancante, illogica o intrinsecamente contraddittoria.
  • La deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e la detraibilità dell'IVA seguono valutazioni non necessariamente identiche; la posizione del contribuente dipende anche dalla sua eventuale consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento.

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