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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09116/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo passivo di un conto corrente. I debitori hanno proposto opposizione, che in primo grado era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha respinto l'opposizione ritenendo che la pretesa creditoria fosse rimasta incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché gli opponenti avevano discusso solo la legittimità del recesso della banca e non l'an e il quantum del credito. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che in udienza di primo grado era stata verbalizzata una contestazione sulla rideterminazione del credito, in particolare sugli interessi; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il credito non potesse considerarsi incontestato e che la certificazione ex art. 50 TUB non esonerasse la banca dalla prova nel giudizio di opposizione; 3) ancora violazione dell'art. 115 c.p.c., con riferimento al fideiussore, deducendo che questi fosse estraneo al rapporto obbligatorio e che la Corte d'appello non avesse esaminato tale profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta circostanza risultante dal verbale di udienza non integrava un "fatto" decisivo nel senso dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma una mera dichiarazione processuale liberamente apprezzabile dal giudice; inoltre la deduzione era priva di autosufficienza. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che il principio di non contestazione opera sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto e che, nel caso concreto, la banca aveva assolto all'onere di allegare e documentare il fatto costitutivo del credito tramite la certificazione ex art. 50 TUB, sicché, in assenza di contestazioni specifiche, il credito poteva considerarsi provato. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché la dedotta estraneità del fideiussore non risultava tempestivamente allegata e sviluppata nel giudizio di merito; infondato perché il fideiussore, essendo parte del processo, è soggetto al principio di non contestazione e la Corte d'appello aveva comunque espressamente disatteso il rilievo. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sui soli fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato; se il fatto costitutivo del credito non è specificamente contestato, esso può considerarsi provato senza ulteriore dimostrazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava su chi deduce il fatto costitutivo, ma la non contestazione della controparte determina una relevatio ab onere probandi nei limiti dei fatti allegati.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un "fatto" decisivo e non a mere dichiarazioni processuali o risultanze liberamente apprezzabili dal giudice.

  • art. 50 TUB

    La certificazione ivi prevista può costituire idoneo supporto documentale della posizione debitoria nel giudizio di opposizione, se la controparte non la contesta specificamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dichiarata la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione si applica ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto e non alle mere qualificazioni giuridiche o alle dichiarazioni processuali.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su documentazione bancaria, la banca non è tenuta a una prova ulteriore del credito quando il fatto costitutivo della posizione debitoria risulti documentalmente allegato e non sia specificamente contestato dall'opponente.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare il mancato esame di mere dichiarazioni di parte o di elementi processuali liberamente valutabili dal giudice di merito.
  • Le allegazioni difensive su questioni di fatto devono risultare tempestive e autosufficienti; la loro deduzione tardiva o generica non consente il sindacato di legittimità.
  • Il fideiussore, quale parte del processo, è soggetto al principio di non contestazione quanto ai fatti rilevanti della pretesa creditoria dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConto correnteFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioniAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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