Cassazione Civile, Ordinanza n. 09549/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società immobiliare aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una società poi posta in liquidazione per il pagamento di compensi dovuti per prestazioni di consulenza e assistenza. L’opponente sosteneva di poter paralizzare la pretesa creditoria mediante compensazione, facendo valere un credito che asseriva di avere acquistato da un terzo, il quale si dichiarava creditore della società ingiungente. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo che il credito opposto in compensazione non avesse i requisiti della certezza, in quanto contestato dalla debitrice originaria. La Corte d’appello aveva dichiarato l’appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. La società opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e di varie norme civilistiche e sostanziali, lamentando che i giudici di merito avessero male interpretato l’atto con cui il terzo era stato riconosciuto creditore di una somma di euro 55.000 e avessero omesso di considerare che da tale atto emergeva, secondo la ricorrente, il riconoscimento del debito del gruppo societario e la solidarietà passiva della società ingiungente, con conseguente cedibilità di un credito certo, liquido ed esigibile; secondo, nullità della sentenza per motivazione apparente, logica e apodittica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la ricorrente aveva in realtà sollecitato una rivalutazione del contenuto degli atti negoziali e non aveva specificamente indicato in che modo il giudice di merito si fosse discostato dai canoni legali di interpretazione, limitandosi a contrapporre una lettura alternativa a quella accolta nei gradi di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la motivazione della sentenza di primo grado era esistente, lineare e comprensibile, e non integrava una nullità per mancanza o apparenza di motivazione. Ne è conseguito il rigetto del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa della parte intimata. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale è censurabile in cassazione come violazione di legge, ma il ricorrente deve indicare specificamente come il giudice di merito se ne sia discostato; il vizio motivazionale rileva solo nei limiti consentiti dalla norma.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria/incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi.
Invocato quale canone di interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che la sua violazione va specificamente dedotta e non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
Canone di interpretazione complessiva dell’atto, la cui violazione deve emergere da una reale deviazione metodologica del giudice di merito.
Canone di interpretazione secondo buona fede richiamato come parametro ermeneutico, ma la doglianza è stata reputata apodittica e meramente rivalutativa.
Canone di conservazione degli atti richiamato dalla ricorrente; non è stato ritenuto violato nei termini richiesti per il sindacato di legittimità.
Canone dell’equo contemperamento degli interessi; la Corte ha escluso che la sua invocazione fosse stata supportata da una specifica critica metodologica all’interpretazione di merito.
Richiamato nel motivo come norma generale sul contratto, ma non autonomamente decisiva nella statuizione della Corte.
Richiamato nel motivo, senza autonoma incidenza sulla decisione di inammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente in tema di solidarietà passiva, ma la censura è stata respinta per difetto di corretta deduzione del vizio di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il riconoscimento del debito; la Corte non ha ravvisato i presupposti per sovvertire l’accertamento di merito.
Norma richiamata in tema di compensazione; la Corte ha confermato che il credito opposto doveva essere certo e che la contestazione del credito ostava alla compensazione.
La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro l’interpretazione di un atto negoziale non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa: occorre indicare in modo specifico quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- La revisione del significato attribuito ai testi negoziali è, di regola, riservata al giudice di merito; in sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta della motivazione o di motivazione intrinsecamente incomprensibile, non quando la parte contesti soltanto la sufficienza o la condivisibilità dell’argomentazione.
- La compensazione presuppone un credito dotato dei requisiti richiesti dalla legge; se il credito è contestato in modo da privarlo della certezza, non può essere utilmente opposto in compensazione.
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