Cassazione Civile, Ordinanza n. 19013/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittente venditore)
La controversia
La lite origina da una vicenda di preliminare di compravendita immobiliare concluso prima con una parte e poi con una scrittura successiva denominata "promessa bilaterale di compravendita", relativa a un immobile nel comune di Monterosi. La promittente venditrice assumeva che il promissario acquirente fosse inadempiente, chiedendo in via principale il recesso con trattenuta della caparra e il rilascio dell'immobile, e in subordine la risoluzione del contratto e il risarcimento per l'occupazione senza titolo. Il promissario acquirente sosteneva invece che il ritardo nella stipula definitiva dipendesse dal mancato ottenimento del mutuo, aggravato dall'asserita mancata collaborazione della controparte verso la banca, e lamentava che fosse stato convocato il notaio senza che la controparte si presentasse. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella convocazione del 22 luglio 2005 per la stipula del 4 agosto 2005, che a suo dire avrebbe escluso il proprio inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non rispettava i requisiti di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., poiché si fondava su un generico carteggio non riprodotto nel contenuto essenziale, e che comunque non censurava un vero omesso esame di fatto, ma la valutazione degli elementi istruttori e la persuasività del ragionamento del giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio deducibile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove o lamentare la mera insufficienza della motivazione.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione puntuale del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare e indicare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, nei limiti richiesti dall'autosufficienza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato nei gradi di merito come base dell'azione di risoluzione per inadempimento del preliminare.
Richiamato nei gradi di merito per la risoluzione per decorso di termine essenziale, ma la relativa domanda è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
Richiamato in relazione alla caparra confirmatoria, ma i giudici di merito hanno interpretato la domanda come fondata sulla risoluzione per inadempimento e non sul meccanismo della caparra.
Richiamato dalla parte convenuta in via riconvenzionale per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare, ma la domanda è stata rigettata nei gradi di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il fatto storico è stato realmente trascurato dal giudice; se il fatto è stato considerato ma non ritenuto provato, la censura investe la valutazione probatoria e non integra il vizio denunciato.
- Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e specifico: non basta un generico richiamo a documenti o corrispondenza, occorrendo la precisa indicazione del contenuto rilevante e del suo rilievo processuale.
- La qualificazione della domanda giudiziale dipende dal suo contenuto sostanziale e non dalla sola formula usata dalla parte; il giudice può ricondurla al corretto schema normativo anche se il riferimento testuale è diverso.
- La censura sul mancato adempimento di obblighi contrattuali o sulla quantificazione del danno non può essere veicolata come omesso esame di fatto se mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.
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