Cassazione Civile, Ordinanza n. 20652/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta prima dell'adunanza e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle controparti, liquidandole in euro 2.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di pace il decreto di espulsione adottato dal Prefetto della provincia di Benevento in data 8 febbraio 2021, fondato sulla ritenuta pericolosità sociale desunta da una precedente condanna a 16 anni, poi ridotti a 12, per gravi reati collegati all'assalto alla motonave Montecristo al largo della Somalia. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione e il provvedimento era stato poi impugnato in cassazione con due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), e comma 4-bis, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3 l. 241/1990 per asserita carenza di istruttoria sulla pericolosità sociale e omessa considerazione del percorso di integrazione sociale, lavorativa, culturale e affettiva in Italia; con il secondo si deduceva la violazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), e comma 4-bis, nonché dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, degli artt. 2, 3 e 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU, per non avere il giudice verificato la compatibilità dell'espulsione con i diritti fondamentali alla luce dei criteri elaborati dalla Corte EDU. Prima dell'adunanza il ricorrente ha però proposto rinuncia al ricorso, notificata alle controparti.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
Richiamato come base normativa del decreto di espulsione per ragioni di sicurezza/pericolosità sociale, oggetto di censura per asserita carenza di istruttoria e mancata valutazione degli elementi favorevoli al ricorrente.
art. 13, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato nei motivi di ricorso quale parametro violato nella valutazione della legittimità dell'espulsione.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
Invocato per sostenere il limite all'espulsione in presenza di una tutela rafforzata della vita privata e familiare/dimensione personale del soggetto straniero.
Richiamato come norma sulla motivazione e sulla correttezza dell'istruttoria amministrativa, deducendosi la sua violazione per carenza di valutazione degli elementi allegati.
artt. 2, 3 e 117 Cost.
Richiamati come parametri costituzionali in collegamento con la tutela dei diritti fondamentali e con l'interpretazione convenzionalmente orientata.
art. 8 CEDU
Invocato per sostenere che l'espulsione avrebbe dovuto essere bilanciata con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con la dimensione sociale e affettiva del ricorrente in Italia.
Applicato per la regolazione delle spese in conseguenza della rinuncia al ricorso e della declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione prima dell'adunanza o della decisione, il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di impugnazione.
- La rinuncia al ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti costituite.
- In presenza di impugnazione di un decreto di espulsione, i motivi possono investire sia la verifica della pericolosità sociale e della sufficienza dell'istruttoria amministrativa, sia il bilanciamento con la vita privata e familiare tutelata dall'art. 8 CEDU; tuttavia tali questioni restano prive di scrutinio se interviene rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20612/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20616/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20617/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20619/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20620/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20621/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →