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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29906/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità per asserito danno erariale relativo alla gestione integrata dei rifiuti affidata da alcuni comuni umbri a un raggruppamento di imprese e alle società coinvolte nel servizio. Secondo l'atto introduttivo, vi sarebbe stata illegittima percezione di somme per trattamenti di rifiuti contrattualmente previsti ma non eseguiti. La Corte dei conti d'appello ha affermato la giurisdizione contabile ritenendo che il servizio pubblico locale e la gestione delle risorse pubbliche integrassero un rapporto di servizio. I ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo: 1) che la domanda sostanziale fosse in realtà di mero inadempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario; 2) che il rapporto di servizio non potesse essere ravvisato in capo alle società indicate né, soprattutto, personalmente nei confronti degli organi e amministratori delle società, essendo la responsabilità amministrativa personale e imputabile semmai alla sola persona giuridica; 3) che, quanto alla società ricorrente, la sentenza d'appello avesse omesso di esaminare l'eccezione di giudicato interno/inammissibilità dell'appello per avere il primo giudice escluso il rapporto di servizio. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che il servizio fosse stato affidato a una diversa società costituita ad hoc, sicché le società convenute non avrebbero avuto alcun collegamento diretto con l'ente pubblico committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha affermato che, in tema di danno erariale, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste quando un soggetto privato sia incaricato di svolgere, nell'interesse e con risorse della pubblica amministrazione, un'attività o un servizio pubblico inserendosi nell'apparato organizzativo pubblico; il titolo negoziale dell'affidamento è irrilevante. Ha inoltre precisato che, una volta allegata in citazione una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio, la verifica sulla sua effettiva esistenza attiene al merito e non ai limiti esterni della giurisdizione. Quanto all'eccezione della società ricorrente sul mancato esame dell'inammissibilità dell'appello, la Corte ha osservato che il mancato esame di una questione puramente processuale non integra omissione di pronuncia e che, comunque, la domanda di primo grado era già idonea a fondare la giurisdizione contabile. Non è stata pronunciata condanna alle spese nei confronti del pubblico ministero contabile. È stato altresì dato atto degli obblighi conseguenti al rigetto del ricorso ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 103 e 111 Cost.

    Richiamati come parametri sulla giurisdizione e sul sindacato di legittimità, ma ritenuti non violati perché la questione concerneva i limiti interni e non esterni della giurisdizione contabile.

  • artt. 360 e 362 c.p.c.

    Invocati come base del ricorso per cassazione in tema di giurisdizione.

  • art. 13 r.d. n. 1214/1934

    Richiamato per il fondamento della giurisdizione contabile in materia di responsabilità amministrativa.

  • art. 1, comma 4, l. n. 20/1994

    Richiamato quale norma sulla responsabilità amministrativa e sul relativo ambito di giurisdizione.

  • art. 12 d.lgs. n. 115/2016

    Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione pertinente alla giurisdizione contabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per gli effetti economici del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato in relazione all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità per danno erariale, il rapporto di servizio che radica la giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche quando un soggetto privato sia incaricato di svolgere un servizio pubblico nell'interesse e con risorse della pubblica amministrazione, inserendosi funzionalmente nel suo apparato organizzativo.
  • Ai fini della giurisdizione contabile è irrilevante il titolo formale dell'affidamento del servizio, potendo esso derivare da contratto, concessione o altri schemi privatistici; ciò che conta è la concreta destinazione del soggetto privato alla gestione di un'attività pubblica.
  • Per radicare la giurisdizione della Corte dei conti è sufficiente che nell'atto introduttivo sia allegata una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio; l'effettiva esistenza di tale rapporto appartiene al merito della controversia.
  • La giurisdizione contabile può estendersi anche alle persone fisiche legate da rapporto organico con il soggetto privato incaricato del servizio, quando si debba accertare il loro diretto coinvolgimento nella distrazione o indebita percezione di risorse pubbliche.
  • Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra, di regola, omessa pronuncia rilevante ai fini della cassazione, essendo tale vizio riferibile alle domande ed eccezioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRicorso per cassazione
RamiProcesso civileResponsabilità civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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