Cassazione Civile, Ordinanza n. 24896/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'esito sfavorevole alla società creditrice. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ASL)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che aveva erogato prestazioni di riabilitazione nel mese di settembre 2008 a favore di assistiti del Servizio sanitario nazionale, assumendo di operare in regime di accreditamento provvisorio e in forza di un rapporto contrattuale con l'azienda sanitaria. L'ASL propose opposizione e il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo solo limitatamente agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, ma condannò comunque l'opponente al pagamento del capitale. La Corte d'appello, invece, accolse l'impugnazione dell'ASL e rigettò la domanda della società, ritenendo non provati i fatti costitutivi del credito: in particolare, non risultavano adeguatamente documentati né il provvedimento di accreditamento provvisorio né il contratto con l'ASL, documenti che, trattandosi di atti della pubblica amministrazione e di rapporti convenzionali con essa, richiedevano forma scritta e prova documentale. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 167 c.p.c., sostenendo che la qualità di soggetto provvisoriamente accreditato e la sottoscrizione del contratto 2008 non erano state contestate dalla controparte e che la prova era stata già fornita tramite documentazione prodotta; con il secondo denunciava violazione dell'art. 2697 c.c., affermando di aver provato l'accreditamento con convenzione, delibere regionali e aziendali e di aver comunque dimostrato la sottoscrizione del contratto tramite certificazione dell'ASL. La Corte ha però ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di specificità e per mancata trascrizione/localizzazione dei documenti richiamati, oltre che per mancata critica specifica alla ratio della decisione impugnata sulla necessità della prova documentale; il secondo perché, sotto la veste della violazione dell'onere della prova, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e dei documenti, senza denunciare un vero errore di riparto probatorio.
Norme richiamate
È stata invocata per sostenere che alcuni fatti costitutivi del credito non sarebbero stati contestati, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e mancata autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato nei motivi come parametro di impugnazione, ma la Corte ha rilevato che le doglianze non articolavano un vero vizio motivazionale decisivo, bensì una richiesta di rivalutazione del merito.
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non erano trascritti né adeguatamente localizzati i documenti posti a fondamento delle censure, impedendo il controllo di legittimità.
La Corte ha precisato che la censura non denunciava un erroneo riparto dell'onere probatorio, ma contestava la valutazione delle prove e dei documenti, inammissibilmente chiedendo una rivalutazione del merito.
È stato richiamato nel giudizio di merito in relazione agli interessi, che il Tribunale aveva escluso.
Indicato come base della trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il credito nei confronti di una pubblica amministrazione si fonda su atti o contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, la relativa prova deve essere fornita in giudizio mediante documentazione idonea e tempestivamente prodotta.
- In sede di legittimità, la censura che investe l'apprezzamento dei documenti o la ricostruzione dei fatti non è ammissibile sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c. se non si denuncia realmente un errore sul riparto dell'onere della prova.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: i documenti richiamati devono essere trascritti o comunque specificamente localizzati, così da consentire alla Corte il controllo della decisività della doglianza.
- La non contestazione può assumere rilievo solo se la censura confronta specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non si limita ad opporre una lettura alternativa delle risultanze documentali.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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