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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03339/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRES relativo al 2006, fondato sull'applicazione dell'art. 30 della L. 724/1994 in materia di società non operative. La società contribuente aveva contestato l'accertamento sostenendo, da un lato, che la modifica normativa introdotta dalla L. 223/2006 non fosse retroattivamente applicabile a contratti stipulati in epoca anteriore e, dall'altro, che sussistessero oggettive situazioni straordinarie idonee a spiegare il mancato raggiungimento dei ricavi minimi richiesti dalla norma. La CTR aveva però accolto l'appello dell'Ufficio, valorizzando il fatto che la cessione in affitto di parte del patrimonio aziendale tra due società riconducibili alla medesima famiglia fosse stata posta in essere per finalità sostanzialmente familiari e non economiche, e che alcune spese di manutenzione e quote di ammortamento fossero state sostenute/dedotte in modo non coerente con la pretesa economica dell'operazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, formalmente ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, insistendo sulla questione della irretroattività della disciplina e sulla prova delle circostanze straordinarie che avrebbero impedito il conseguimento dei ricavi minimi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente rubricati come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., si risolvessero in una richiesta di riesame del merito e fossero privi dei necessari riferimenti specifici agli atti e ai documenti su cui si fondavano. In particolare, il ricorso non riportava compiutamente le parti rilevanti dell'avviso di accertamento e degli atti di impugnazione, né indicava in modo autosufficiente il fatto storico decisivo, il dato da cui esso risultava, il momento e il modo in cui era stato discusso in causa, come richiesto dal paradigma del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che la CTR aveva comunque considerato i motivi di primo grado e i documenti richiamati, sicché non sussisteva un vero omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della società alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 L. 724/1994

    disciplina delle società di comodo/non operative applicata al caso; la Corte non ne decide il merito, ma rileva che la censura sulla sua applicabilità è stata proposta in modo non autosufficiente e quindi inammissibile.

  • L. 223/2006

    menzionata come legge di modifica dell'art. 30 L. 724/1994; la doglianza di irretroattività non è esaminata nel merito per difetto di autosufficienza del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di sollecitare una rivalutazione del merito né di proporre censure generiche o apodittiche.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, in modo da consentire il controllo di legittimità.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, quale requisito di ammissibilità connesso alla specificità del motivo.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134

    richiamato come fonte della riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che restringe il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto anche nel caso di ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o proporre una diversa lettura del merito.
  • Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, indicando il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività, nonché riportando gli atti e i documenti rilevanti.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito, anche in forma sintetica.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una rivisitazione delle conclusioni del giudice di merito attraverso una censura formalmente proposta come vizio motivazionale.
  • Nel contenzioso sulle società di comodo, la censura che invochi l'irretroattività della disciplina o l'esistenza di condizioni straordinarie impeditive dei ricavi deve essere sorretta da specifica allegazione e puntuale indicazione documentale; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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