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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34414/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una cliente aveva venduto la propria azienda con rogito notarile, prevedendo il pagamento di parte del prezzo in rate mensili assistite da fideiussione bancaria. La fideiussione, consegnata al notaio al momento del rogito, risultò poi non escutibile perché l'istituto emittente comunicò che l'atto era stato annullato e privo di effetti, anche per mancato pagamento del premio oppure, secondo un diverso passaggio del fax, per smarrimento del contratto. La venditrice citò il notaio chiedendo il risarcimento del danno, deducendo che egli avrebbe dovuto controllare la validità della garanzia e accertare l'avvenuto pagamento del premio. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d'appello confermò il rigetto della pretesa risarcitoria e accolse l'appello incidentale del notaio sulle spese. Con il ricorso per cassazione la parte attrice denunciava: 1) violazione degli artt. 1218, 2697 e 2726 c.c. per erronea individuazione del fatto costitutivo e inversione dell'onere della prova; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per contraddittorietà motivazionale e per avere la Corte escluso la decisività del fax dell'istituto emittente; 3) violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c. per mancato rilievo probatorio del documento sul mancato pagamento del premio; 4) violazione dell'art. 1199 c.c. e delle norme sulle prove testimoniali e presuntive per aver negato rilevanza all'assenza di quietanza. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che la decisione di merito non si fondava sulla prova o meno dell'inadempimento del notaio, ma sull'assenza di prova del nesso causale tra l'eventuale omissione professionale e il danno lamentato, poiché dal documento risultava anche l'ipotesi alternativa dello smarrimento del contratto di fideiussione, evento estraneo ai compiti di controllo del notaio e di efficacia autonoma nel precludere l'escussione della garanzia. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva respinto la domanda non già negando in astratto i doveri di verifica del notaio, ma perché era rimasto indimostrato il nesso causale tra il dedotto inadempimento professionale e il mancato incasso del prezzo. Il documento richiamato in causa non consentiva infatti di stabilire se la fideiussione fosse divenuta inefficace per mancato pagamento del premio o per successivo smarrimento dell'atto, circostanza quest'ultima idonea da sola a impedire l'escussione della garanzia. La Corte ha inoltre escluso che sussistessero anomalie motivazionali denunciabili in cassazione e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore di entrambi i controricorrenti, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per contestare l'asserito inadempimento professionale; la Corte ribadisce che, nelle obbligazioni di diligenza professionale, l'inadempimento non coincide con il danno e non basta da solo a fondare il risarcimento.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, nel caso di responsabilità professionale, spetta al danneggiato provare anche il nesso causale tra inadempimento e danno.

  • art. 2726 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla prova del pagamento del premio e alla sua dimostrabilità.

  • art. 132 c.p.c.

    dedotto come vizio motivazionale; la Corte esclude la presenza di un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale invocata per i vizi denunciati nel ricorso; la Corte ne delimita l'ambito in tema di controllo di legittimità sulla motivazione.

  • art. 1199 c.c.

    richiamato per sostenere la necessità della quietanza di pagamento del premio.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla prova per presunzioni della circostanza del mancato pagamento del premio.

  • art. 2721 c.c.

    richiamato in relazione ai limiti della prova testimoniale.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che il diritto al risarcimento sorge solo in presenza di un danno conseguenza, legato al danno evento da causalità giuridica.

  • art. 1227 c.c.

    citato come conferma della distinzione tra causalità materiale e danno evento, nel quadro del concorso del fatto colposo del creditore.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, legge n. 228 del 2012

    citato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione delle norme sul sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni di diligenza professionale, l'inadempimento del professionista è solo uno degli elementi della fattispecie risarcitoria: il creditore deve provare anche che proprio quell'inadempimento abbia causato il danno lamentato.
  • Il riparto dell'onere probatorio non si esaurisce nella prova dell'errore professionale: quando il pregiudizio può dipendere anche da un fatto alternativo e autonomo, incombe sull'attore dimostrare il nesso causale tra omissione e danno.
  • Il danno risarcibile richiede la distinzione tra danno evento e danno conseguenza; la mera violazione dell'obbligo contrattuale non basta se non è provata la concreta lesione dell'interesse protetto e la sua derivazione causale dalla condotta.
  • Nel giudizio di cassazione è denunciabile solo una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o proporre una diversa lettura del documento posto a base della decisione di merito.
  • Quando un documento consente due ricostruzioni causali alternative, la parte che agisce per il risarcimento non può limitarsi a valorizzarne solo una: deve escludere, con prova idonea, l'esistenza di un fattore causale autonomo e alternativo rispetto all'inadempimento allegato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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