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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30637/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto del 07/11/2023 che dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione della confisca (decreto 23/05/2014) chiedendo l'annullamento per travisamento della prova e carenza/mancata valutazione di prova nuova: una consulenza tecnica del 10/02/2023 che, secondo i ricorrenti, dimostrerebbe che il terreno e la costruzione in Contrada Prata erano stati acquisiti e costruiti progressivamente (atto privato 1952, atto 1969, nullaosta 1967, ampliamenti 1978, sanatoria 1986, concessione 1992 e completamento 2001) prima dell'inizio della manifestazione di pericolosità del Nirta (rilevata negli anni '90), escludendo quindi la correlazione temporale tra acquisizioni/edificazioni e la pericolosità che legittimò la confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati per conto di Nirta Giuseppe e di Giorgi Palma: per Giuseppe perché il ricorso è stato proposto dopo il suo decesso (difetto di legittimazione del difensore); per Palma perché mancava la procura speciale alle liti (difetto di rappresentanza del terzo interessato), con condanna di Palma al pagamento delle spese e di una somma di €3.000 alla Cassa delle ammende. Quanto a Nirta Caterina Maria, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il giudizio di competenza, ritenendo che per i procedimenti la cui proposta di applicazione della misura sia stata formulata prima del 13/10/2011 non sia esperibile la revocazione ex art.28 d.lgs. 159/2011 ma debba applicarsi la norma transitoria (art.117) richiamante l'art.7 della legge 1423/1956, per cui la competenza alla revoca resta all'organo che ha disposto la confisca.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)

    art. 28, comma 1, lett. a); art. 117 (norma transitoria)

    L'art.28 disciplina la revocazione della confisca per prova nuova; l'art.117 stabilisce la regola transitoria per i procedimenti la cui proposta è precedente al 13/10/2011, richiamando la normativa previgente circa la competenza per la revoca.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Norma previgente richiamata dalla transitoria: attribuisce al medesimo organo giudicante che ha disposto la confisca la competenza a pronunciarsi sulla revoca.

  • codice di procedura penale

    art. 571, comma 3; artt. 630 e ss.

    Art.571, c.3: il potere di impugnazione del difensore cessa con la morte dell'imputato; gli artt.630 e ss. regolano la revisione, le cui forme compatibili sono richiamate per la revocazione (incluse formalità come la procura speciale).

  • codice di procedura civile

    L'art.100 richiede procura speciale alle liti per il difensore del terzo interessato: il terzo, nei procedimenti di prevenzione, non può stare in giudizio personalmente ma solo tramite difensore munito di procura speciale.

  • giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021; Sez. 5, n. 15282 del 18/11/2016; Sez. 2, n. 43619 del 07/09/2023; Sez. 1, n. 9281 del 12/01/2024

    Principi consolidati: inammissibilità dell'impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato; necessità della procura speciale per i terzi interessati; applicazione della transitoria per casi con proposta anteriore al 13/10/2011.

Massime di principio

  • Un ricorso proposto dopo il decesso dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore: la nomina difensiva cessa con la morte.
  • Il terzo interessato in procedimento di prevenzione/dei beni deve stare in giudizio mediante difensore munito di procura speciale alle liti; l'assenza di tale procura determina inammissibilità.
  • La revocazione della confisca ai sensi del d.lgs. 159/2011 è esperibile solo se la proposta di applicazione della misura è successiva all'entrata in vigore del codice (13/10/2011); in caso contrario la competenza rimane regolata dalla normativa previgente (art.7 legge 1423/1956) ai sensi dell'art.117.
  • La revoca/revocazione per prova nuova non può limitarsi a un mero riesame degli stessi elementi già valutati: la prova deve risultare effettivamente nuova e idonea a rimuovere il vizio genetico del provvedimento ablativo.
  • La mancata osservanza delle formalità processuali (mancata procura, errata rappresentanza) può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese a carico del ricorrente terzo; il difensore e il de cuius non sono normalmente responsabili personalmente per soccombenza se il rapporto processuale è cessato.

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