Cassazione Penale, Ordinanza n. 01479/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto sollecitasse una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito sarebbero state erronee. La censura non si confrontava, secondo la Corte, con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata, ma mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
Norme richiamate
Integrano il titolo di reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza non si sofferma sulla tipicità, perché il tema decidendo è processuale.
Anche dopo la riforma del 2006 il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Cassazione una rilettura autonoma degli elementi di fatto o una diversa valutazione delle prove.
La modifica legislativa richiamata non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una nuova valutazione del compendio probatorio.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una "rilettura" del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la censura si confronti specificamente con la struttura argomentativa della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si risolva nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove.
- La modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non ha trasformato la Corte di cassazione in un giudice del fatto: resta precluso un autonomo apprezzamento delle risultanze processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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