Cassazione Penale, Sentenza n. 2879/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Monza per i reati di tentato omicidio (art. 56 e 575 c.p.), detenzione e porto d'arma (art. 23 L.110/1975) e ricettazione (art. 648 c.p.). I fatti ricostruiti dagli atti: scontro fra due veicoli con esplosione di colpi d'arma da fuoco; il ricorrente era alla guida dell'autovettura da cui partivano i primi colpi; il figlio Giovanni Gerardo si è assunto poi in interrogatorio la piena ed esclusiva responsabilità degli spari. La difesa ha dedotto insufficienza dei gravi indizi in ordine al concorso (art. 110 c.p.) e, in subordine, l'assenza o inconsistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame carente e insufficiente a dimostrare, in termini specifici e con nesso causale adeguato, il contributo materiale o morale del ricorrente ai reati contestati in concorso. Ha censurato l'uso di argomenti generici (riferimenti ai "Romeo" non specificati, massime di esperienza non supportate da elementi concreti, assenza di indicazione della condotta di guida) e la mancata indicazione precisa della forma di partecipazione ex art. 110 c.p. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
La Corte ricorda che il concorso può consistere in qualsiasi contributo materiale o morale idoneo a causare o agevolare il risultato; tuttavia per delimitarne la responsabilità è necessaria una motivazione che specifichi la forma concreta del contributo e il nesso causale con l'azione altrui.
Richiamato come norma sull'attentato o tentativo: i fatti contestati includono il tentato omicidio (in relazione all'evento di spari).
Norma sostanziale del delitto di omicidio, qui riferita in quanto i fatti configurano tentativo di omicidio verso le persone ferite.
Normativa sulle armi richiamata per le contestazioni relative alla detenzione e al porto d'arma; rilevata come reato concorrente rispetto al tentato omicidio.
Richiamata in relazione alla contestazione di ricettazione dell'arma; la Corte non entra nel merito probatorio ma rileva la necessità di motivazione specifica per ogni elemento contestuale.
Richiamato come criterio di riferimento per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte censura la carenza motivazionale rispetto a tale valutazione.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma invocata per la competenza al riesame dopo annullamento: la Corte rinvia il procedimento al Tribunale di Milano per nuovo giudizio conforme alle indicazioni fornite.
Massime di principio
- La mera presenza o la posizione di guida non costituiscono di per sé prova di concorso: il giudice deve indicare in modo specifico in quale modo la condotta ha contribuito materialmente o moralmente alla realizzazione del reato.
- L'omissione di impedire l'azione di un terzo (es. non invitare a cessare gli spari) può integrare concorso solo se provata come forma di contributo idoneo a rafforzare o agevolare il proposito criminoso; la semplice assenza di opposizione non è automaticamente sufficiente.
- Il giudice è obbligato a motivare con riferimento a elementi di fatto concreti (e non su generiche massime di esperienza) il nesso causale tra la condotta dell'indagato e l'evento criminoso quando si contesta il concorso.
- La confessione di un coimputato che si assume l'esclusiva responsabilità è un elemento rilevante ma non esclude automaticamente l'esistenza di concorso; tuttavia rafforza l'esigenza di una motivazione puntuale sul contributo degli altri coinvolti.
- In sede di valutazione delle misure cautelari il Tribunale deve collegare specificamente la sussistenza dei gravi indizi alla necessità della misura e alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio), pena l'annullamento per carenza motivazionale.
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