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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07362/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un ente della riscossione aveva agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, di una compravendita immobiliare con cui una società debitrice aveva alienato un immobile a favore della società poi ricorrente. Nei gradi di merito la domanda era stata accolta perché il credito dell'ente risultava anteriore all'alienazione, non era stata provata la corresponsione del prezzo e vi erano elementi indiziari di stretta coincidenza tra le compagini sociali. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato violazione del contraddittorio e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che l'ente creditore, chiedendo l'ordine di esibizione della documentazione sul prezzo, si sarebbe assunto l'onere di provarne il mancato pagamento; 2) ha dedotto violazione del diritto di difesa per il mancato accoglimento delle istanze istruttorie volte a dimostrare il pagamento del prezzo o l'esistenza di debiti pregressi dell'alienante; 3) ha lamentato l'omesso esame dei documenti prodotti e la violazione delle regole di valutazione della prova, per contestare la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la richiesta dell'ente della riscossione di ordinare l'esibizione di documenti non equivale ad assunzione dell'onere di provare il pagamento del corrispettivo, sicché non vi è alcuna inversione dell'onere probatorio. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente il diniego delle istanze istruttorie, valorizzando il principio di vicinanza della prova e rilevando che la ricorrente avrebbe potuto dimostrare direttamente il pagamento del prezzo o dei debiti verso l'alienante. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non rispettava i requisiti richiesti per le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale ricorrendone i presupposti

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come parametro del diritto al contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di disponibilità e valutazione della prova; la Corte ha escluso che vi fosse violazione e ha rilevato l'inammissibilità della censura diretta a contestare la valutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione dei documenti; la Corte ha ribadito che non è consentito richiedere una rivalutazione del materiale istruttorio

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta

  • art. 210 c.p.c.

    la richiesta di esibizione non comporta, di per sé, assunzione dell'onere probatorio sul contenuto della documentazione richiesta

  • art. 360 c.p.c.

    titoli di ricorso richiamati dalla ricorrente; la Corte ha valutato le censure come infondate o inammissibili

  • art. 2901 c.c.

    norma sostanziale evocata per contestare i presupposti della revocatoria ordinaria

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    fondamento della statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

  • Cass., S.U., n. 20867 del 30/9/2020

    richiamata per i requisiti di ammissibilità delle censure ex artt. 115 e 116 c.p.c.

Massime di principio

  • La richiesta di ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. non implica, di per sé, l'assunzione dell'onere di provare il fatto documentato né determina un'inversione dell'onere della prova.
  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la parte che intenda opporre la validità e l'efficacia dell'atto deve poter fornire la prova dei fatti estintivi o impeditivi allegati, secondo il principio di vicinanza della prova.
  • Il diniego di istanze istruttorie è legittimo quando il giudice del merito spieghi in modo sufficiente che la parte onerata avrebbe potuto provare direttamente i fatti rilevanti e che l'istruttoria richiesta non è necessaria.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove; per essere ammissibili devono denunciare specifiche violazioni dei limiti legali del giudizio probatorio.
  • Il controllo di legittimità non consente alla Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella scelta delle prove ritenute più attendibili o idonee a fondare il convincimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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