Cassazione Civile, Ordinanza n. 01866/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione avverso un decreto di espulsione prefettizio. Ha dedotto, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. 286/1998 e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito non avesse motivato adeguatamente in ordine ai presupposti della pericolosità sociale e all'inclusione dell'espellendo tra le categorie pericolose previste dal testo unico immigrazione. Il ricorso risultava però notificato alla sola Questura presso l'Avvocatura generale dello Stato e non anche alla Prefettura che aveva emesso il provvedimento, pur indicata come destinataria nel ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nei giudizi di opposizione al decreto di espulsione la legittimazione passiva spetti in via esclusiva al Prefetto che ha emesso il provvedimento; pertanto, la mancata notificazione del ricorso alla Prefettura, unita alla notificazione alla sola Questura non legittimata a contraddire, comportava l'inammissibilità dell'impugnazione. La Corte ha anche osservato che non era necessario disporre integrazione del contraddittorio o rinnovazione della notifica, trattandosi di ricorso prima facie inammissibile. In ogni caso, ha rilevato che la censura sull'omesso esame era generica e comunque infondata, poiché il giudice di pace aveva accertato plurimi fatti attestanti la pericolosità sociale e il mancato inserimento del ricorrente nel contesto sociale italiano. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata costituzione degli intimati e non è stato posto l'ulteriore contributo unificato perché il ricorso era esente per legge.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come parametro della doglianza, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché assorbe la questione nella rilevata inammissibilità del ricorso.
La rinotificazione in sanatoria è ritenuta irrilevante nel caso concreto, perché ammissibile solo quando il ricorso sia correttamente indirizzato ma viziato nella notificazione; qui invece mancava la notifica al soggetto legittimato a contraddire.
Richiamati per affermare che il giudice deve evitare attività processuali superflue e che, in caso di ricorso prima facie inammissibile, non va disposto l'adempimento di integrazione del contraddittorio o rinnovazione della notifica.
Indica il rito camerale non partecipato seguito dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il ricorso è esente per legge.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato, non dovuto nel caso concreto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata per l'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione al decreto di espulsione dello straniero la legittimazione passiva spetta esclusivamente al Prefetto che ha emanato il provvedimento; la notificazione dell'impugnazione a soggetti diversi non sana il difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti del legittimo resistente.
- La notificazione del ricorso per cassazione alla sola articolazione periferica dell'amministrazione non legittimata a contraddire determina inammissibilità del ricorso quando il provvedimento impugnato provenga da un diverso organo la cui partecipazione al giudizio sia necessaria.
- La rinotificazione in sanatoria ex art. 291 c.p.c. può operare solo se il ricorso sia correttamente indirizzato al soggetto legittimato e presenti un vizio meramente notificatorio; non è utilizzabile per colmare la mancata evocazione in giudizio del contraddittore necessario.
- In presenza di un ricorso manifestamente inammissibile o infondato, il giudice di legittimità può evitare integrazioni del contraddittorio o rinnovazioni della notifica quando ciò comporterebbe solo un inutile aggravio processuale senza alcuna utilità per il contraddittorio effettivo.
- Il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo deve essere specifico e non generico; inoltre non può essere accolto quando la sentenza impugnata abbia in realtà esaminato e valorizzato i fatti rilevanti ai fini della decisione.
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