Cassazione Penale, Sentenza n. 676/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 02/05/2022 della Corte d'Appello di Lecce che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi (sentenza 18/02/2020) per il reato previsto dall'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001: la ricorrente era stata ritenuta responsabile di aver realizzato, senza permesso di costruire, sul lastrico solare un bagno e un vano adiacente (accertato in data 15/04/2016). I motivi di ricorso erano: (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove, con particolare riferimento alla riconducibilità degli abusi alla sua persona e all'applicabilità del "Piano casa" regionale; (2) errato rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; (3) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, sostenendo l'ultimazione funzionale dei lavori in epoca anteriore al sopralluogo; (4) censura sulla subordinazione, da parte del giudice di merito, della sospensione condizionale della pena all'obbligo di demolizione del manufatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Nel dettaglio: la sentenza impugnata è ritenuta coerente e adeguatamente motivata: al momento del sopralluogo (15/04/2016) i lavori erano ancora in corso e la ricorrente era presente; era stata inoltre presentata una DIA il 04/10/2010 ma le opere realizzate risultavano difformi rispetto alla stessa. Le doglianze sulla presunta preesistenza degli abusi non sono state provate e la ricorrente non ha allegato nei modi richiesti i verbali o gli atti che avrebbe voluto far valere per dimostrare il travisamento probatorio (principio dell'autosufficienza del ricorso). Quanto al "Piano casa" regionale, la Corte ha chiarito che l'ampliamento volumetrico straordinario non sottrae l'intervento al regime edilizio previsto dal d.P.R. n. 380/2001 (art. 3, comma 1, lett. e); pertanto la dedotta riconducibilità all'intervento "Piano casa" non esclude la rilevanza penale. Sul punto della prescrizione e dell'ultimazione funzionale dei lavori, la Cassazione ha richiamato l'orientamento consolidato: il reato edilizio è permanente e la cessazione della permanenza coincide con l'effettiva ultimazione dei lavori o con la loro definitiva cessazione; in caso di contestazione in forma aperta (solo indicazione della data di accertamento) la permanenza è compresa nell'imputazione fino alla sentenza di primo grado salvo che l'imputato provi il contrario; nel caso concreto non è provata l'ultimazione e gli ambienti erano ancora in condizioni compatibili con lavori in corso. Sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. la Corte ha ritenuto infondata l'istanza: l'intervento (quasi 30 mc, modifica evidente della sagoma e del prospetto condominiale) escludeva l'esiguità del danno. Infine la conferma, implicita nella decisione, delle misure relative alla sospensione condizionale della pena e agli obblighi di demolizione è stata ritenuta legittima nei limiti indicati dai giudici di merito.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)
citata come norma incriminatrice a carico della ricorrente
Il fatto è stato rubricato come violazione delle norme edilizie previste dal d.P.R. 380/2001 (art. 44, lett. b). La Corte conferma che gli interventi realizzati senza permesso rientrano nella fattispecie prevista e sanzionata dal DPR.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e)
richiamato in motivazione rispetto al regime degli interventi
Anche gli interventi straordinari previsti dal "Piano casa" regionale restano soggetti al regime previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del DPR 380/2001; pertanto la possibilità di ampliamento non esclude l'applicazione delle norme edilizie penali in mancanza dei titoli abilitativi richiesti.
norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La Corte ha valutato che la consistenza dell'intervento (volume, incidenza sulla sagoma e sul condominio, difformità) esclude la caratterizzazione come fatto di particolare tenuità e ha ritenuto corretta la decisione di non applicare l'art. 131-bis.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato nella parte relativa all'ambito del sindacato di legittimità
Stabilisce i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione: la Cassazione esamina il fatto come descritto nella sentenza impugnata e non può rinnovare l'istruzione dibattimentale; per dedurre travisamento occorre indicare e allegare gli atti rilevanti.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
norma citata in relazione all'onere di indicazione degli atti travisati
Conferma l'obbligo dell'autosufficienza del ricorso e la necessità di indicare o allegare gli atti ritenuti travisati per consentire l'esame della Cassazione.
art. 158 cod. pen.; art. 8 cod. proc. pen.; art. 382 cod. proc. pen.
richiamati nella trattazione dottrinale e giurisprudenziale sulla natura del reato permanente
Utilizzati per argomentare la natura unitaria del reato permanente: il reato ha inizio e cessazione e la contestazione in forma aperta comprende la permanenza fino alla sentenza di primo grado, salvo prova contraria dell'imputato.
Massime di principio
- Nei reati edilizi (reati permanenti) la contestazione che indica solo la data dell'accertamento (contestazione 'aperta') comprende, per natura, la persistenza dell'opera fino alla sentenza di primo grado: l'onere di provare l'ultimazione o la cessazione dei lavori spetta all'imputato.
- Per convincere la Cassazione del travisamento della prova il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: occorre identificare gli atti travisati, allegarli o trascriverne integralmente i contenuti e spiegare come ciò incida in modo decisivo sulla logica della motivazione.
- La riconducibilità dell'intervento a strumenti come il "Piano casa" non sottrae automaticamente l'opera al regime del d.P.R. 380/2001: bisogna verificare se l'intervento rientri nei limiti e nei titoli abilitativi previsti e se vi sia conformità progettuale; in caso di difformità permane la responsabilità penale.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei casi di violazioni urbanistiche richiede una valutazione complessiva: tipologia, dimensioni, incidenza urbanistica, possibilità di sanatoria, rispetto dei vincoli e impatto sugli interessi altrui; opere di rilievo volumetrico o che modificano la sagoma condominiale tipicamente escludono la tenuità.
- In sede di legittimità non è consentito ricostruire ex novo il quadro probatorio: la Corte di cassazione verifica la logica e la completezza dell'apparato argomentativo del giudice di merito, ma non rivaluta i fatti a meno che non emergano evidenti travisamenti documentalmente provati.
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