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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15976/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto, già in primo grado, delle sue ragioni in tema di rimborso IVA relativo ad attività di cura. Con il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 10 del medesimo decreto, sostenendo che il regime di esenzione delle prestazioni sanitarie determinerebbe un'IVA occulta sopportata dal cliente finale, poiché l'indetraibilità dell'imposta a monte costringerebbe il prestatore ad aumentare i corrispettivi. Con il secondo motivo denunciava, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla richiesta di rimessione della questione alla Corte di giustizia UE e alla Corte costituzionale; la censura, però, secondo la Corte si risolveva in una critica in diritto alla motivazione della CTR sul diniego della rimessione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato che il diritto di detrazione IVA spetta solo per beni e servizi impiegati in operazioni soggette a imposta; quando i beni o servizi sono utilizzati per operazioni esenti non vi è né riscossione dell'IVA a valle né detrazione dell'IVA a monte. Ha quindi confermato che, nel caso di un soggetto passivo che effettui sia operazioni esenti sia non esenti, la detrazione va calcolata secondo il pro-rata, includendo nel denominatore anche le operazioni esenti medico-sanitarie. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che non vi era un reale omesso esame di fatto decisivo e che, in ogni caso, non emergevano elementi nuovi per rimettere nuovamente la questione alla Corte di giustizia, già ritenuta superflua in precedenza. Le spese sono state poste a carico della contribuente e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è stata ritenuta infondata perché la CTR ha applicato correttamente i principi in tema di detrazione IVA e pro-rata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza non integrava un vero omesso esame di un fatto decisivo, ma una critica in diritto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 19, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il diritto alla detrazione spetta solo per i beni e servizi impiegati in operazioni imponibili; per le operazioni esenti la detrazione non compete.

  • art. 19-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La detrazione deve essere determinata secondo il meccanismo del pro-rata nei casi di soggetto che svolga operazioni esenti e imponibili.

  • art. 10, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le prestazioni medico-sanitarie esenti rilevano nel regime IVA come operazioni esenti, con conseguente esclusione del diritto pieno alla detrazione.

  • art. 19, paragrafo 1, sesta direttiva IVA

    Le operazioni esenti non conferiscono diritto a detrazione e devono essere incluse nel denominatore del calcolo del pro-rata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel sistema IVA, il diritto alla detrazione spetta soltanto per i beni e servizi impiegati in operazioni imponibili; se gli acquisti sono destinati a operazioni esenti, la detrazione a monte è esclusa.
  • Quando un soggetto passivo svolge insieme operazioni imponibili ed esenti, la detrazione IVA va calcolata con il criterio del pro-rata, includendo anche il volume delle operazioni esenti nel denominatore.
  • L'argomento secondo cui l'esenzione produrrebbe un'IVA 'occulta' per il cliente finale non consente di superare il meccanismo legale di indetraibilità previsto per le operazioni esenti.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione giuridica della motivazione del giudice di merito; occorre l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
  • La rimessione alla Corte di giustizia non è necessaria quando la questione unionale è già stata definita dalla giurisprudenza e non emergono elementi nuovi idonei a giustificare un ulteriore rinvio pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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