Cassazione Civile, Ordinanza n. 14763/2024 del 27/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da un incendio sviluppatosi il 20 maggio 2009 in un complesso industriale composto da capannoni contigui. Due soggetti che vi svolgevano attività imprenditoriale convenivano in giudizio il proprietario del capannone limitrofo e la società che vi operava, chiedendo il risarcimento dei danni da incendio ai sensi degli artt. 2049, 2051 o 2050 c.c., sostenendo che le scintille prodotte da un flessibile utilizzato da un collaboratore della società avessero attraversato una feritoia nel muro divisorio e avessero innescato il rogo. La società convenuta contestava la ricostruzione causale, attribuiva l’incendio a materiale infiammabile custodito senza cautele nel capannone danneggiato e chiedeva la manleva dell’assicuratore. In primo grado la domanda ex art. 2051 c.c. contro il proprietario veniva respinta per difetto di custodia; veniva invece riconosciuto un concorso di colpa della parte attrice e la responsabilità prevalente della società convenuta, con rigetto anche della domanda di garanzia verso l’assicuratore. In appello la società vedeva confermata la propria responsabilità, mentre venivano in parte aumentate le somme dovute ai danneggiati. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2700, 2733 c.c. e 246 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse attribuito erroneamente valore confessorio e probatorio alle dichiarazioni rese ai Carabinieri, e avesse ingiustamente escluso la testimonianza di un collaboratore; 2) violazione degli artt. 1917 e 1362 ss. c.c., lamentando l’erronea interpretazione della polizza assicurativa e la mancata considerazione della natura dell’attività effettivamente svolta; 3) violazione degli artt. 2729, 2049 e 2050 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando la ricostruzione presuntiva del nesso causale e prospettando una diversa origine dell’incendio; 4) violazione degli artt. 2049, 2050 e 1227 c.c. e omesso esame, censurando il riparto percentuale della responsabilità e la mancata considerazione delle cautele omesse dai danneggiati; 5) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., contestando la prova del danno da locazione e la produzione in appello di un comodato verbale. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che le censure tendevano in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle risultanze istruttorie; ha ritenuto inoltre che le doglianze sulla polizza fossero generiche e non individuassero specificamente i canoni ermeneutici violati, che la critica al ragionamento presuntivo si risolvesse nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, che la censura sul concorso di colpa non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata e che le doglianze su prova del danno e nuova allegazione in appello fossero assertive e non autosufficienti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutte le censure formulate dalla società ricorrente, ritenendo che esse mirassero a una rivalutazione del merito, delle prove testimoniali, delle presunzioni e del riparto di responsabilità, ambiti riservati al giudice di merito. Ha inoltre rilevato la genericità delle doglianze sull’interpretazione della polizza assicurativa, l’assenza di un effettivo vizio di violazione dell’onere della prova e il mancato rispetto dell’autosufficienza del ricorso quanto alla censura processuale sulla produzione documentale. Conseguentemente ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato quale titolo di responsabilità per fatto del collaboratore, ma le censure che miravano a negarne l’applicazione sono state ritenute inammissibili perché attinenti alla ricostruzione del fatto.
Richiamato quale responsabilità per attività pericolosa; la Corte di merito aveva ritenuto integrati i presupposti in base alla ricostruzione causale, statuizione non sindacabile in cassazione nei termini proposti.
Richiamato in relazione alla domanda contro il proprietario del capannone, ma la domanda era già stata rigettata nei gradi di merito per difetto del rapporto di custodia.
L’efficacia probatoria dell’atto pubblico è limitata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, non alla verità intrinseca di quanto dichiarato.
La Corte ha escluso che le dichiarazioni rese ai Carabinieri potessero essere automaticamente valorizzate come confessione in senso tecnico, nei termini prospettati dalla ricorrente.
La censura è stata ritenuta eccentrica rispetto alla ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva escluso la testimonianza per la potenziale qualità del dichiarante come autore della condotta dannosa.
La ricorrente non ha dedotto un vero errore di sussunzione o di interpretazione della norma assicurativa, ma ha contestato la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Per denunciare la violazione dei criteri ermeneutici di una clausola contrattuale occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo; il mero richiamo agli artt. 1362 ss. non è sufficiente.
Le presunzioni semplici possono fondare anche da sole il convincimento del giudice di merito; in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli indizi.
Il riparto percentuale del concorso di colpa è frutto di valutazione logica del giudice di merito e non richiede una giustificazione analitica come un calcolo matematico.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onus probandi alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove svolta nel merito.
La produzione di nuovi documenti o allegazioni in appello è censurabile solo se il ricorso sia autosufficiente e indichi specificamente contenuto e collocazione degli atti rilevanti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve rispettare l’onere di autosufficienza indicando e riproducendo il contenuto degli atti e documenti sui quali si fonda la censura.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo quanto al presupposto per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di diritto in richieste di nuovo esame del merito, delle prove e delle emergenze istruttorie; la ricostruzione dei fatti e la scelta delle fonti di convincimento appartengono al giudice di merito.
- L’atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo per la provenienza delle dichiarazioni e per i fatti attestati come compiuti in presenza del pubblico ufficiale, non per la verità intrinseca del contenuto dichiarativo.
- La denuncia di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale richiede la specifica indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati e del punto in cui il giudice se ne sia discostato; un richiamo generico agli artt. 1362 ss. c.c. è insufficiente.
- La prova per presunzioni semplici è pienamente utilizzabile dal giudice di merito anche in via esclusiva; in cassazione non è scrutinabile la mera contrapposizione di una diversa lettura degli indizi o di una diversa ipotesi ricostruttiva.
- Il concorso di colpa nella causazione del danno è apprezzamento logico e non matematico: il giudice può determinare le quote di responsabilità con motivazione coerente, senza dover svolgere un’analisi aritmetica analitica.
- La deduzione del vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. è corretta solo se si contesta l’erronea attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata; non è sufficiente lamentare una cattiva valutazione delle prove.
- Le censure processuali fondate su documenti o atti del merito devono rispettare il principio di autosufficienza, indicando e riproducendo in ricorso il contenuto essenziale degli atti rilevanti e la loro precisa collocazione nei fascicoli.
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