Cassazione Civile, Ordinanza n. 08015/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo con cui erano state richieste somme a un debitore principale e a più garanti, in relazione a rapporti bancari e fideiussioni omnibus rilasciate anni prima. Gli opponenti avevano chiesto la revoca del decreto deducendo: invalidità originaria delle fideiussioni; prescrizione del diritto di escutere la garanzia; estinzione della fideiussione per fatto del creditore; non riferibilità delle garanzie ai mutui fondiari successivamente concessi; violazione dell'art. 38 t.u.b. per superamento della soglia dell'80% del valore dell'immobile ipotecato; insussistenza o mancata prova di parte del credito e specificamente, per uno dei garanti, avvenuta restituzione di somme mediante prelievi dal conto corrente. Il Tribunale aveva accolto parzialmente l'opposizione e revocato il decreto; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, accogliendo la pretesa creditoria. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) violazione della disciplina antitrust, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità del principio affermato dalle Sezioni Unite sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI; 2) violazione degli artt. 2946 e 2935 c.c., per avere la Corte d'appello fatto decorrere la prescrizione dalla chiusura del rapporto di credito e non dalla data di rilascio della fideiussione; 3) violazione dell'art. 1956 c.c., per non avere ritenuto estinte le fideiussioni a seguito della concessione di successivi finanziamenti al debitore garantito senza autorizzazione dei fideiussori. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito sulla non riconducibilità delle fideiussioni allo schema illecito censurato in sede antitrust; ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che la prescrizione dell'azione verso il fideiussore decorre dall'esigibilità del debito garantito, quindi dalla revoca dell'apertura di credito/chiusura del conto, e non dalla mera stipula della garanzia; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la censura non si confrontava con la decisione di merito, la quale aveva applicato, per l'amministratore del debitore, una presunzione di conoscenza dei nuovi finanziamenti, e per l'altro fideiussore aveva escluso che fosse stato dimostrato il presupposto dell'art. 1956 c.c., cioè la concessione di ulteriore credito in presenza di un peggioramento noto delle condizioni economiche del debitore tale da far temere l'insolvenza. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a contestare un accertamento di fatto sulla non appartenenza delle fideiussioni allo schema ABI censurato dall'antitrust; ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che la prescrizione dell'azione verso il fideiussore decorre quando il debito principale diventa esigibile, ossia dalla revoca dell'apertura di credito e/o dalla chiusura del conto corrente; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché non confrontato con la ratio decidendi della Corte territoriale, che aveva escluso la prova dei presupposti dell'art. 1956 c.c. e, per il fideiussore amministratore, valorizzato la conoscenza dei nuovi finanziamenti stipulati in nome della società. Nessuna pronuncia sulle spese, essendosi la resistente costituita solo intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una critica all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito o nella mera contestazione della motivazione.
art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990
La censura antitrust presuppone la riconducibilità della garanzia allo schema negoziale illecito; tale verifica è apprezzamento di merito se riguarda il contenuto concreto del contratto.
La prescrizione dell'azione verso il fideiussore non decorre dalla mera stipula della fideiussione, ma dal momento in cui il credito garantito diventa esigibile, in particolare per effetto della revoca dell'apertura di credito o della chiusura del conto.
L'estinzione della fideiussione per concessione di nuovo credito richiede la prova che, dopo la prestazione della garanzia, il creditore abbia fatto credito al debitore senza autorizzazione del fideiussore, pur conoscendo un peggioramento rilevante delle sue condizioni economiche tale da far temere l'insolvenza.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di invalidità dei mutui fondiari superiori all'80% del valore del bene ipotecato; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo non è decisivo nel dispositivo.
Invocato in appello per il risarcimento del danno da lite temeraria; non risulta accolto nel provvedimento di legittimità.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.p.r. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento del contenuto concreto del contratto o della riconducibilità della fattispecie a uno schema negoziale, la censura è inammissibile perché investe un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La prescrizione dell'azione del creditore nei confronti del fideiussore decorre dall'esigibilità del debito principale garantito, non dalla data di stipulazione della garanzia, quando il rapporto principale sia assistito da apertura di credito revocabile o da conto corrente chiuso successivamente.
- L'estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. non consegue automaticamente alla concessione di nuovi finanziamenti al debitore garantito: occorre allegare e provare che il creditore abbia concesso ulteriore credito senza autorizzazione del fideiussore, pur conoscendo un grave deterioramento della situazione economica del debitore tale da rendere fondato il timore di insolvenza.
- Per il fideiussore che sia anche amministratore della società debitrice, la stipulazione dei nuovi finanziamenti in nome e per conto della società può integrare conoscenza dei fatti rilevanti ai fini dell'art. 1956 c.c., secondo una valutazione di merito non censurabile in cassazione se congruamente motivata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07751/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07752/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07758/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07759/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07765/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →