Cassazione Civile, Sentenza n. 23895/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Primiero Energia ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli immobili della centrale idroelettrica di Forte Buso per gli anni 2007-2008, censiti in catasto senza rendita. La società ha sostenuto che la rendita catastale attribuita successivamente (notificata nel 2012) non poteva avere efficacia retroattiva e ha invocato l'irretroattività e la buona fede/ignoranza incolpevole per escludere sanzioni; il Comune ha impugnato la sentenza di appello che aveva accolto la contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso del Comune (principale), affermando il consolidato principio secondo cui la rendita catastale, pur essendo efficace dal momento della notifica ai fini del termine per impugnare, conserva natura dichiarativa e può essere utilizzata anche con efficacia per annualità precedenti ancora accertabili. Ne consegue la cassazione della sentenza della Commissione regionale e, decidendo nel merito, il rigetto dei ricorsi originari proposti dalla società (ossia è stata confermata la pretesa impositiva del Comune), fatta eccezione per il profilo relativo alle sanzioni: le sanzioni sono state ritenute non dovute per l'esistenza di un'oggettiva incertezza normativa circa la classificazione e la determinazione della rendita delle centrali elettriche. Inoltre il ricorso incidentale della società è stato rigettato e le spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 10, comma 1
Richiamata dalla società per invocare obbligo di collaborazione e buona fede; la Corte ha ritenuto invece corretta l'applicazione dell'art.10, comma 3, per escludere le sanzioni quando sussiste una oggettiva incertezza normativa accertata dal giudice
d.lgs. n. 504 del 1992 (ICI), art. 5 commi 2-4 e art. 11
art. 5, commi 2,3,4; art. 11, commi 1,3
Richiamati dal Comune in tema di effetti degli atti attribuitivi di rendita; la Corte ha però richiamato la giurisprudenza secondo cui l'atto attributivo della rendita è dichiarativo e può avere efficacia retroattiva per annualità accertabili
d.lgs. n. 472 del 1997 (sanzioni), art. 5
Invocato con riferimento all'applicabilità delle sanzioni per omissione del contribuente; la Corte ha ritenuto che per l'applicazione delle sanzioni occorra escludere l'esistenza di un'oggettiva incertezza normativa, che nel caso di specie è stata riconosciuta e ha escluso le sanzioni
legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
Interpretata con riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite: la notifica dell'atto attribuivo di rendita determina il decorso del termine per l'impugnazione ma non impedisce l'utilizzabilità della rendita, una volta notificata, anche per annualità precedenti ancora accertabili
legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 336
Richiamata in primo grado dalla contribuente per sostenere l'assenza di una richiesta formale del Comune di aggiornamento catastale; la Cassazione ha invece deciso sulla base della natura dichiarativa della rendita e della relativa giurisprudenza
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione alla presunta omessa pronuncia della Commissione su eccezioni di nullità degli avvisi; la Cassazione ha ritenuto che le questioni siano state assorbite dalla decisione sull'irretroattività e quindi non vi è stata omessa pronuncia illegittima
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla l. n. 228 del 2012)
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato a carico della parte ricorrente incidentale; la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per un ulteriore versamento
Massime di principio
- La rendita catastale attribuita dall'Amministrazione, pur essendo notificata in un momento successivo, ha natura dichiarativa e può essere utilizzata per individuare la base imponibile anche per annualità anteriori ancora accertabili, una volta notificata.
- La notifica dell'atto attributivo di rendita determina soprattutto l'inizio del termine per proporre impugnazione, ma non impedisce l'efficacia retroattiva della rendita ai fini dell'accertamento per anni precedenti suscettibili di verifica.
- L'esenzione dall'applicazione delle sanzioni tributarie può trovare fondamento nella 'oggettiva incertezza normativa': se il giudice accerta che la normativa o i criteri applicativi non permettevano di individuare con sicurezza il trattamento fiscale, le sanzioni possono essere escluse.
- L'onere per il contribuente di attivarsi (es. per l'accatastamento) non è assoluto nei casi in cui la determinazione della rendita richieda una stima diretta o quando manchino criteri univoci di valutazione; l'assenza di elementi conoscibili può giustificare la mancata iniziativa del contribuente.
- L'obbligo motivazionale dell'atto impositivo è soddisfatto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa ('an' e 'quantum'); non è richiesta una ricostruzione probatoria completa nell'atto impositivo, che sarà vagliata in sede di impugnazione.
- Se una questione è stata assorbita da un giudice per l'applicazione prioritaria di un altro motivo deciso favorevolmente alla parte, l'omessa pronuncia su quella questione non è in genere motivo di annullamento, salvo che l'assorbimento risulti illogico.
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