Cassazione Civile, Sentenza n. 23893/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione di merito e confermato l'accertamento IRES, IRAP e IVA per l'anno 2005 fondato sul riconoscimento di innumerevoli fatture e altri documenti fiscali ritenuti di natura fittizia e sulla conseguente rettifica del margine IVA e del risparmio d'imposta conseguito dalla Cooperativa. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando la decisione della CTR.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per palese violazione dell'art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., poiché il ricorso non riportava lo svolgimento del processo e i fatti processuali rilevanti, risultando inoltre di tenore eccessivamente discorsivo e privo di chiarezza circa le censure e la loro riferibilità alle questioni decise. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 17.000,00 oltre spese di prenotazione a debito, e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, settimo comma
art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La CTR ha ritenuto corretta la ripresa a fini IVA fondata su tale norma nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente rettifica del margine imponibile IVA
codice di procedura civile, art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6
art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ.
La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso alla cassazione quando mancano l'esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti processuali rilevanti e quando le censure non sono formulate con la necessaria chiarezza e riferibilità
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha richiamato questa disposizione, introdotta dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per rilevare l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Con questa disposizione è stato modificato l'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 introducendo il comma 1 quater, la cui applicazione la Corte ha dichiarato dovuta in caso di rigetto del ricorso proposto dopo la data indicata
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve riportare l'esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti processuali rilevanti; la loro omissione può determinare l'inammissibilità
- Le censure devono essere formulate con chiarezza e riferibilità precisa alle questioni decise: argomentazioni discorsive e generiche rischiano di rendere il ricorso inammissibile
- Nei contenziosi tributari fondati su operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può proporre la ripresa a fini IVA sul margine imponibile e dedurre un vantaggio d'imposta derivante dalle operazioni fittizie
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 il giudice può accertare l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente
- Per difendersi efficacemente in simili casi è fondamentale documentare e motivare con precisione le ragioni di fatto e di diritto nei gradi di merito, collegando chiaramente le censure ai punti decisionali delle sentenze impugnate
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