Cassazione Civile, Sentenza n. 23888/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di Marsella contro un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA relativo al 2007, notificato dopo l'estinzione della società. L'Agenzia eccepiva violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 65, quarto comma, del d.P.R. 600/1973 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), sostenendo la legittimità della notifica a Marsella quale socio unico della società estinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese (05/01/2010), l'atto impositivo non poteva essere validamente notificato al solo ex liquidatore ma doveva essere indirizzato ai soci (successori dell'obbligazione). Ha inoltre precisato che la responsabilità del liquidatore è di natura civilistica e non tributaria, e che la sua eventuale responsabilità va accertata separatamente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 5.600,00 oltre euro 200,00 per spese borsuali).
Norme richiamate
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la legittimazione passiva del liquidatore; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo giustificasse la notifica al solo ex liquidatore dopo l'estinzione della società
art. 65, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata per analogia: prevede la notificazione agli eredi in caso di morte; la Corte ha ritenuto che, per estinzione societaria, l'atto impositivo debba essere notificato ai soci collettivamente/impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Articolo invocato quale motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di norme); la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile in quanto non confrontato con l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione all'applicazione di un contributo unificato aggiuntivo: la Corte ha ricordato che tale contributo non può essere richiesto alle Amministrazioni dello Stato, che sono esentate mediante prenotazione a debito
Massime di principio
- Se una società è stata cancellata dal registro delle imprese, gli atti impositivi devono essere notificati ai soci che succedono nell'obbligazione e non al solo ex liquidatore che ha cessato le sue funzioni
- La responsabilità del liquidatore per obbligazioni sorte nella fase di liquidazione è di natura civilistica e deve essere accertata separatamente; il liquidatore non succede automaticamente alla società sotto il profilo tributario
- Prima di notificare un avviso o di proporre azione esecutiva verificare la data di cancellazione della società e la qualità in cui il destinatario è stato raggiunto (socio vs ex liquidatore): la notifica al solo ex liquidatore dopo cancellazione può essere nulla per difetto di legittimazione passiva
- In caso di azione verso i soci, valutare se la responsabilità sia limitata o illimitata in base alla posizione societaria e agli importi percepiti in liquidazione
- La corretta dimostrazione documentale nella notifica (indicare espressamente la qualità del destinatario e la base giuridica della notifica) è essenziale per evitare l'inammissibilità o il rigetto dell'atto per vizi formali
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