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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27439/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Forlì che lo aveva condannato in relazione a fatti di detenzione di arma e altro materiale illecito rinvenuti in una cassaforte dell'agenzia di sicurezza dove lavorava. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 581, comma 1-bis, e 591, lett. c), c.p.p., sostenendo che i motivi di appello erano specifici, perché contestavano puntualmente la ricostruzione del primo giudice, confutavano le dichiarazioni dei testimoni Di Profio e Tondini e denunciavano anche un travisamento probatorio. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione del principio di proporzionalità della specificità del gravame, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere generico l'appello, senza confrontarsi con le precise censure mosse alla sentenza di primo grado e con la diversa lettura alternativa della prova proposta dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, alla luce del nuovo art. 581, comma 1-bis, c.p.p. introdotto dal d.lgs. 150/2022, la specificità richiesta per l'appello va valutata come specificità estrinseca: il motivo è specifico quando enuncia in modo puntuale e esplicito le critiche alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata. Ha quindi censurato la Corte d'appello per avere dichiarato inammissibile l'appello nonostante la difesa avesse indicato rilievi concreti sulle dichiarazioni dei testi, sull'attendibilità di uno di essi, sul preteso travisamento del contenuto dichiarativo e sulle parziali ammissioni rese dall'imputato. La Cassazione ha inoltre ricordato che nel giudizio di appello non può farsi luogo alla declaratoria di inammissibilità per mera manifesta infondatezza dei motivi, istituto non previsto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. come causa di inammissibilità dell'appello. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per il nuovo giudizio di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»

    La Corte interpreta la norma come codificazione della specificità estrinseca dei motivi di appello, che impone censure puntuali e riferite alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    È richiamato come norma sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, ma non consente di dichiarare inammissibile il gravame per sola manifesta infondatezza dei motivi.

  • art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 150

    È la disposizione che ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., applicabile al giudizio esaminato.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    È richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso.

  • artt. 2, 7 legge n. 895 del 1967

    Sono le norme sostanziali poste a base della condanna di primo grado per i fatti relativi all'arma.

  • art. 697 c.p.

    È una delle norme sostanziali contestate nella sentenza di primo grado, richiamata nel ricorso come oggetto della condanna.

Massime di principio

  • La specificità del motivo di appello richiede che l'impugnazione contenga rilievi critici puntuali e argomentati rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, con riferimento ai capi e punti devoluti.
  • La riproposizione, in appello, di questioni già affrontate in primo grado non determina di per sé inammissibilità, se il motivo consente comunque di individuare in modo preciso le ragioni della critica e i punti della decisione contestati.
  • Nel giudizio di appello, il controllo di ammissibilità non può essere esteso alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi, poiché tale parametro non è previsto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. come causa di inammissibilità dell'impugnazione.
  • Un motivo di appello è specifico anche quando prospetta una diversa lettura del compendio probatorio, purché indichi gli elementi di fatto e le ragioni essenziali del dissenso rispetto alla motivazione della decisione di primo grado.
  • La declaratoria di inammissibilità per aspecificità non è legittima se l'atto di appello consente al giudice di comprendere con precisione i punti censurati e di esercitare il proprio sindacato di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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