Cassazione Civile, Ordinanza n. 28351/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2003 e 2004 sulla base di un processo verbale di constatazione del 28 marzo 2007, che aveva rilevato ricavi non contabilizzati mediante rideterminazione della percentuale di ricarico praticata dalla società e costi ritenuti non deducibili. La CTP aveva respinto i ricorsi della società; la CTR del Lazio aveva invece accolto l'appello della contribuente, ritenendo che la rideterminazione dei ricarichi fosse stata compiuta senza considerare specifici elementi dedotti dal contribuente e che, in presenza di contabilità regolare, mancassero circostanze gravi, precise e concordanti idonee a sostenere la pretesa fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha depositato copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 e l'Agenzia ha comunicato che la domanda era stata regolarmente presentata e che gli importi dovuti erano stati integralmente versati, con specifico riferimento ad entrambi gli avvisi oggetto della lite.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria pendente, verificata la regolare presentazione della domanda e l'integrale pagamento delle somme dovute, e ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere. Conseguentemente ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio e ha escluso l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
La presentazione della domanda e il pagamento integrale degli importi dovuti per la definizione agevolata determinano la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
La regola generale della condanna alle spese non si applica quando la condanna contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata; in tal caso le spese possono essere compensate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Quando il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato, ma nel caso concreto la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una controversia tributaria pendente, se regolarmente richiesta e accompagnata dall'integrale versamento degli importi dovuti, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per effetto della definizione agevolata, la condanna alle spese non segue automaticamente la regola ordinaria, potendo essere disposta la compensazione per coerenza con la ratio dell'istituto.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata della lite fiscale, non è dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente, se manca il relativo presupposto normativo.
- La sopravvenuta definizione della controversia assorbe l'esame dei motivi di ricorso e impedisce una pronuncia sul merito della pretesa fiscale originaria.
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