Cassazione Civile, Ordinanza n. 03882/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento riferito a un precedente avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, con imposte e sanzioni. L’accertamento era stato emesso nei confronti di una società di capitali, ma era stato notificato anche alla persona fisica che ne era legale rappresentante, indicata altresì come presunta autrice della violazione. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’intimazione ritenendo che, per effetto dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, le sanzioni tributarie per violazioni commesse da società con personalità giuridica ricadessero esclusivamente sulla società e non anche sul legale rappresentante. L’Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 326 del 2003, sostenendo che l’eventuale contestazione sulla responsabilità personale della contribuente doveva essere proposta contro l’avviso di accertamento, atto presupposto, e non contro il successivo avviso di intimazione, impugnabile solo per vizi propri. La resistente ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per un errore materiale sull’anno d’imposta, eccezione ritenuta infondata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile nonostante l’errore materiale nell’indicazione dell’anno d’imposta, qualificandolo come mero refuso. Nel merito ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: ha affermato che l’avviso di intimazione può essere impugnato soltanto per vizi propri e non per contestare questioni inerenti all’avviso di accertamento presupposto, se non impugnato nei termini. Poiché la censura sulla pretesa illegittima imputazione personale delle sanzioni alla contribuente atteneva all’atto impositivo originario, essa non poteva essere proposta nel giudizio sull’intimazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
L’atto di intimazione può essere impugnato solo per vizi propri; non consente di far valere vizi dell’atto presupposto che dovevano essere dedotti con autonoma impugnazione.
art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003
La norma è richiamata dalla CTR per affermare che le sanzioni tributarie relative a violazioni commesse da società con personalità giuridica gravano sulla società e non sul legale rappresentante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
È evocato per ribadire la perentorietà del termine di 60 giorni per impugnare l’atto tributario.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per delimitare la cognizione incidentale del giudice tributario e impedire una disapplicazione oltre i limiti consentiti.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
Concorre a definire i limiti della cognizione incidentale nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’impugnazione dell’atto di intimazione o di riscossione successivo all’accertamento consente di dedurre soltanto vizi propri dell’atto impugnato, non contestazioni riferite al presupposto impositivo ormai autonomamente impugnabile.
- Le doglianze relative alla mancata o erronea imputazione della responsabilità per sanzioni tributarie devono essere proposte contro l’avviso di accertamento o l’atto sanzionatorio presupposto, entro il relativo termine di decadenza, non potendo essere recuperate nel giudizio contro l’intimazione di pagamento.
- L’errore materiale nell’indicazione di un dato identificativo dell’atto impugnato non determina inammissibilità del ricorso per cassazione quando, dal complesso dell’atto, sia possibile ricostruire senza equivoci il reale oggetto della censura.
- La struttura impugnatoria del processo tributario impedisce di utilizzare l’impugnazione di un atto consequenziale per ottenere una cognizione incidentale sul merito di un atto presupposto autonomamente impugnabile e non tempestivamente impugnato.
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