Cassazione Civile, Ordinanza n. 03881/2026 del 21/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione di due cartelle di pagamento emesse per il recupero dei soli interessi relativi a quattro avvisi di accertamento. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello incidentale della società contribuente e rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo avverso la sentenza della CTR. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno poi depositato memoria, dando atto che la lite era stata definita ai sensi della legge n. 197 del 2022 e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022, richiamando in particolare il comma 236. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha disposto che restino definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Non vi è stata pronuncia sul merito del motivo di ricorso.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, L. n. 197 del 2022
La definizione della lite fiscale ai sensi della disciplina sopravvenuta determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022
La Corte lo richiama come base specifica della definizione della controversia intervenuta tra le parti.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
In caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite fiscale, quando sia riconosciuta da entrambe le parti, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere impedisce una decisione sul merito del ricorso per cassazione.
- Quando il giudizio si estingue per definizione della lite, le spese possono essere poste definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
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