Cassazione Civile, Ordinanza n. 03883/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio nel quale era stata dichiarata la risoluzione di contratti di negoziazione di strumenti finanziari e, conseguentemente, il diritto degli acquirenti alla restituzione delle somme versate, oltre accessori e spese. Dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca, gli aventi diritto presentarono domanda di insinuazione tardiva al passivo per far valere tali crediti restitutori e il credito per spese legali. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 89 T.U.B., come modificato dal d.lgs. n. 181/2015, ritenendo non dimostrata alcuna causa non imputabile del ritardo e osservando che la sentenza favorevole era già disponibile da tempo e avrebbe potuto essere utilizzata anche con domanda con riserva. I ricorrenti hanno censurato: 1) la necessità stessa dell’insinuazione, sostenendo che la sentenza fosse opponibile alla procedura senza bisogno di ammissione al passivo; 2) la non applicabilità dell’istituto dell’ammissione con riserva; 3) l’irrilevanza della valutazione sul tempo trascorso dopo il venir meno dell’impedimento; 4) la mancata ammissione in prededuzione delle spese legali; 5) l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 d.lgs. n. 181/2015 per applicazione alle procedure già aperte. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, confermando che anche il credito accertato da sentenza contro banca già in LCA deve essere fatto valere mediante insinuazione al passivo e che, per le domande tardive/ultratardive, il creditore deve provare non solo la causa non imputabile dell’originario ritardo ma anche una giustificazione dell’ulteriore inerzia sino al deposito della domanda.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull’art. 3 d.lgs. n. 181/2015, ha escluso che la sentenza di condanna ottenuta contro la banca già in liquidazione coatta esonerasse dall’insinuazione al passivo, e ha confermato la decisione di merito sulla tardività/ultratardività della domanda, perché non era stata provata una causa non imputabile idonea a giustificare il ritardo. Ha inoltre considerato assorbito il secondo motivo e inammissibile il quarto, osservando che anche il credito per spese legali, pur astrattamente prededucibile, era stato fatto valere mediante insinuazione e quindi restava soggetto al vaglio di ammissibilità della domanda proposta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 l.fall.
esprime il principio del concorso formale e dell’inderogabilità dell’accertamento del passivo anche nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, nei limiti di compatibilità.
art. 80, comma 6, T.U.B.
rinvia alla disciplina fallimentare, per quanto non espressamente previsto, se compatibile con la liquidazione coatta amministrativa delle banche.
art. 83 T.U.B.
richiamato dai ricorrenti; la Corte lo menziona nel contesto della disciplina applicabile ai crediti e all’accertamento nello stato passivo.
art. 86 T.U.B.
disegna il procedimento speciale di formazione dello stato passivo nella LCA bancaria, improntato a celerità e scandito da termini e adempimenti specifici.
art. 87 T.U.B.
le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 181/2015 in queste procedure sono impugnabili nei limiti stabiliti dalla norma come modificata.
art. 88 T.U.B.
si applica, per le procedure interessate dalla riforma, nel testo novellato dal d.lgs. n. 181/2015.
art. 89 T.U.B.
per le procedure in corso, le domande tardive sono ammissibili dopo sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso solo se il ritardo è dipeso da causa non imputabile; il termine decorre dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 181/2015 per le procedure già aperte.
art. 96 l.fall.
richiamato dai ricorrenti in tema di ammissione con riserva; la Corte ne richiama la funzione protettiva per crediti accertati con sentenza non passata in giudicato.
art. 101 l.fall.
la giurisprudenza richiamata esige, per le domande ultratardive, la prova della causa esterna impeditiva e di quella che abbia giustificato l’inerzia successiva alla cessazione dell’impedimento.
art. 111-bis l.fall.
regola i crediti prededucibili distinguendo tra crediti non contestati e contestati; nel caso concreto il credito per spese era stato azionato tramite insinuazione, quindi assoggettato al relativo vaglio.
art. 111 e segg. l.fall.
richiamati dai ricorrenti per sostenere la prededuzione delle spese legali.
art. 212 l.fall.
richiamato dai ricorrenti nel motivo sulle spese legali; non è oggetto di autonoma ratio decidendi.
art. 3 d.lgs. n. 181/2015
dispone l’applicazione del nuovo art. 89 T.U.B. anche alle procedure in corso e fa decorrere il termine per le domande tardive dall’entrata in vigore del decreto.
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di costituzionalità; la Corte esclude la violazione del principio di ragionevolezza.
art. 24 Cost.
richiamato nella questione di costituzionalità; la Corte esclude la lesione del diritto di difesa e di azione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 31, d.lgs. n. 181/2015
ha modificato l’art. 89 T.U.B. introducendo il termine semestrale e la clausola della non imputabilità del ritardo.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato come fonte dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, anche il credito accertato con sentenza resa contro l’impresa già in procedura non può essere soddisfatto al di fuori del concorso: la sentenza costituisce titolo o antecedente logico dell’insinuazione, ma non sostituisce il procedimento inderogabile di accertamento del passivo.
- Il procedimento di accertamento del passivo nella LCA bancaria è speciale, ma resta informato al principio concorsuale e alla regola dell’inderogabilità dell’insinuazione, con applicazione delle norme fallimentari compatibili.
- Per le domande tardive nelle procedure bancarie soggette al d.lgs. n. 181/2015, il creditore deve rispettare il termine di sei mesi decorrente dall’entrata in vigore della riforma; oltre tale termine l’ammissibilità richiede la prova che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile.
- Nelle domande ultratardive non basta allegare la causa impeditiva originaria: occorre anche giustificare l’inerzia successiva al venir meno dell’impedimento, con attivazione in un termine ragionevole.
- La valutazione del giudice di merito sulla non giustificabilità del ritardo nell’insinuazione è apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- Il credito per spese di lite liquidato in sentenza può avere natura prededucibile, ma se viene fatto valere tramite insinuazione esso resta soggetto al controllo di ammissibilità della domanda proposta; la prededuzione non elimina automaticamente la necessità di verificare il corretto canale di soddisfazione del credito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03878/2026 del 21/02/2026
- ordinanza_civile · 21 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03879/2026 del 21/02/2026
- ordinanza_civile · 21 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03880/2026 del 21/02/2026
- ordinanza_civile · 21 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03881/2026 del 21/02/2026
- ordinanza_civile · 21 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03882/2026 del 21/02/2026
- ordinanza_civile · 21 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03886/2026 del 21/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →