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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03879/2026 del 21/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un’intimazione di pagamento relativa all’anno d’imposta 2007, emessa in esito a precedente contenzioso tributario tra le stesse parti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato gli appelli di entrambe le parti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, l’Agenzia ha depositato comunicazione della Direzione Regionale della Lombardia da cui risultava che la società aveva presentato definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016 in relazione ad altri giudizi collegati, chiedendo quindi dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo che la definizione agevolata intervenuta in controversie collegate tra le medesime parti producesse effetto anche sul presente giudizio. La Corte ha considerato superfluo esaminare i motivi del ricorso principale e di quello incidentale condizionato. Le spese sono state poste definitivamente a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 6, D.L. n. 193/2016

    La definizione agevolata presentata dalla società in controversie collegate è stata ritenuta idonea a spiegare effetto anche sul giudizio in esame, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • Cass. 15/04/2011, n. 8614

    Richiamata per la conoscibilità del provvedimento che aveva dichiarato l’estinzione di un diverso giudizio collegato.

  • ordinanza Cass. n. 25233/2023

    Ha dichiarato estinto un giudizio collegato a seguito di definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016.

Massime di principio

  • Quando sopravviene una definizione agevolata che incide sul rapporto sostanziale oggetto del contenzioso, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere anche se pende in cassazione.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità può arrestare l’esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, perché viene meno l’interesse alla decisione nel merito.
  • Nel processo tributario, l’estinzione per cessazione della materia del contendere comporta che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa regolazione prevista dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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