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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03886/2026 del 21/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo, per un importo di euro 287.435 oltre IVA, di un credito relativo a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili di proprietà della società poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in esecuzione di accordi collegati a un contratto di associazione in partecipazione. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo, tra l’altro, nuova e inammissibile la prospettazione della natura del credito come sorto in occasione o in funzione della procedura e quindi preferenziale ex art. 111 l. fall., oltre che non provata la specificità dei lavori, il nesso con la procedura, l’autorizzazione o richiesta del commissario liquidatore e la loro necessità per la conservazione dei beni. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 96, 207, 209, 98, 99 e 111 l. fall., sostenendo che non vi fosse mutamento della causa petendi e che nella fase di opposizione fosse possibile emendare la domanda proposta nella verifica amministrativa; 2) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella documentazione prodotta a prova dei lavori e delle spese; 3) violazione degli artt. 201, 72 e 77 l. fall., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2704 c.c., assumendo che lo scioglimento del contratto di associazione in partecipazione non potesse essere dichiarato senza domanda giudiziale; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, chiedendo la compensazione per complessità della controversia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito, in via preliminare, che le osservazioni del Tribunale sulla novità della domanda non integravano la ratio decidendi e che, comunque, erano errate in diritto, perché nella liquidazione coatta amministrativa la fase di verifica dei crediti ha natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché non operano preclusioni o decadenze per il creditore che, in opposizione allo stato passivo, modifichi o integri la domanda formulata al commissario liquidatore. Tuttavia, i motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili: il secondo perché mirava in realtà a contestare la valutazione di elementi istruttori e non indicava un fatto storico decisivo omesso, mentre il Tribunale aveva comunque considerato la documentazione; il terzo perché introduceva una questione nuova, non specificamente dedotta nei gradi di merito; il quarto perché la condanna alle spese seguiva il criterio della soccombenza e la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in cassazione nei termini prospettati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo nel procedimento concorsuale.

  • art. 99 l.fall.

    nel fallimento configura un giudizio di opposizione in senso impugnatorio, con divieto di domande nuove; tale disciplina non opera, però, nella liquidazione coatta amministrativa per la natura amministrativa della fase di verifica.

  • art. 111 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura preferenziale del credito in quanto sorto in occasione o in funzione della procedura.

  • art. 209 l.fall.

    indicato come norma di rinvio alla disciplina fallimentare nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 208 l.fall.

    richiamato per individuare la fase davanti al commissario liquidatore, priva di preclusioni e decadenze tipiche del giudizio giurisdizionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro per le censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili per novità o aspecificità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di rivalutare elementi istruttori o contestazioni di merito.

  • art. 72 l.fall.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una domanda giudiziale prima di incidere sul contratto; la censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 77 l.fall.

    invocato dalla ricorrente in relazione allo scioglimento del contratto di associazione in partecipazione per effetto del fallimento dell’associante.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella doglianza relativa alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nella doglianza relativa alla valutazione delle prove.

  • art. 2704 c.c.

    richiamato nella censura sulle prove documentali e sulla loro valutazione temporale.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale criterio di soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per sostenere la compensazione delle spese; la Corte ribadisce che essa è discrezionale e sindacabile solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico del totalmente vittorioso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma di inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente il ricorso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la sufficienza o la valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa la verifica dei crediti ha natura amministrativa e non giurisdizionale: il creditore può integrare o modificare la domanda formulata al commissario liquidatore quando propone opposizione allo stato passivo, perché in quella sede non operano le preclusioni proprie del giudizio impugnatorio fallimentare.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo se è omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura mira a riesaminare elementi istruttori, documenti, perizie o il complesso materiale di causa.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nei gradi di merito, salvo quelle rilevabili d’ufficio; chi le prospetta deve indicare con precisione dove e come le abbia già sottoposte al giudice di merito.
  • La regolazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, la scelta di non compensarle non è utilmente censurabile in cassazione come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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