Cassazione Penale, Sentenza n. 39173/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del GIP di Enna che, in esito a richiesta congiunta di applicazione della pena relativa ai reati indicati negli artt. 113 e 589-bis c.p., aveva dichiarato Vezetiu non punibile ex art. 129 c.p.p. perché il fatto non costituiva reato. Il GIP motivò il proscioglimento ritenendo mancante la causalità della colpa nella forma dell'evitabilità dell'evento, nonostante consulenze tecniche che indicavano il cedimento strutturale dello pneumatico posteriore destro come causa principale e l'eccesso di velocità (130 km/h in luogo del limite di 100 km/h) come concausa. Il Pubblico Ministero ha censurato la sentenza per travisamento della prova e violazione di legge, sostenendo che il GIP ha sostanzialmente pronunciato un proscioglimento per insufficienza della prova (non irreversibile) anziché limitarsi al controllo previsto nel rito di applicazione della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna (Ufficio GIP) per il prosieguo. La Corte ha rilevato che il GIP, in luogo di attenersi ai limitati poteri di verifica previsti dal rito su richiesta (accertamento delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.), ha di fatto deciso sulla responsabilità penale del ricorrente basandosi su valutazioni di insufficienza probatoria non irreversibile, atteggiamento non compatibile con la natura del rito.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base per la declaratoria di non punibilità; la Corte interpreta che il GIP può pronunciare proscioglimento ex art.129 solo se dagli atti emergono elementi che impongono di superare la presunzione di colpevolezza (esistenza di cause di non punibilità), e non per mera insufficienza normale della prova.
Regime del patteggiamento: il giudice, davanti a una richiesta di applicazione della pena, deve limitarsi a verificare corrispondenza astratta della fattispecie, corretto trattamento delle circostanze e inesistenza di cause di non punibilità, non procedere a un accertamento pieno della responsabilità penale.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma sui limiti ordinari di impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena; la Corte chiarisce che non trova applicazione quando il GIP, investito della richiesta, emette proscioglimento ex art.129, sicché la decisione è impugnabile per tutti i motivi di cui all'art.606 c.p.p.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; in assenza dell'applicabilità dell'art.448, comma 2-bis, la sentenza ex art.129 è ricorribile per tutti i motivi di cassazione.
Riferimento normativo sulla revisione della sentenza di patteggiamento (cita modifiche normative storiche); utilizzato per inquadrare la natura peculiare del rito su richiesta.
art. 78 d.lgs. 9 aprile 1992 n. 285
Norma richiamata con riferimento alla conformità degli pneumatici alla carta di circolazione: la sua violazione è stata contestata come elemento di colpa del proprietario/gestore del veicolo.
Norma sul rispetto dei limiti di velocità; la sua violazione da parte dell'imputato è stata qualificata come condotta colposa (e potenziale concausa dell'evento).
Art.113 (concorso di reati) e la norma sostanziale oggetto dell'imputazione (omisamente indicata come 589-bis): richiamati per inquadrare il reato contestato (cooperazione colposa nel sinistro con esito morte).
giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata)
Cita precedenti delle Sezioni Unite che delineano la natura del rito su richiesta: la sentenza di patteggiamento non implica accertamento della colpevolezza e il giudice ha poteri limitati, potendo però pronunciare proscioglimento se emergono elementi positivi dell'innocenza.
Massime di principio
- Nel patteggiamento il GIP deve limitarsi a verificare l'assenza di cause di non punibilità (art.129 c.p.p.) e la congruità dell'accordo: non può sostituirsi al giudice del merito effettuando un approfondito esame probatorio per decidere sulla responsabilità.
- Il GIP non può dichiarare il proscioglimento soltanto perché ritiene insufficiente la prova del PM, salvo che la mancanza di prova sia irreversibile o emergano elementi positivi che impongano il proscioglimento (es. prova dell'innocenza o impossibilità di sviluppare la prova nel dibattimento).
- Se perizia tecnica indica una concausalità (es. cedimento pneumatico principale e velocità come concausa), la correttezza procedurale richiede, in presenza di dubbi non definitivi, di permettere ulteriori accertamenti o il dibattimento invece di prosciogliere l'imputato per insufficienza non irreversibile.
- Il Pubblico Ministero può impugnare la sentenza di proscioglimento emessa in sede di applicazione della pena: quando il GIP eccede i limiti del controllo previsto dal rito, la Corte di cassazione può annullare la decisione e rinviare o disporre il prosieguo.
- In casi con questioni tecnico-scientifiche non risolte in modo chiaro, la scelta cautelare corretta è orientata a richiedere ulteriori consulenze o a procedere al dibattimento, non a dichiarare immediatamente la non punibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39123/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39128/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39129/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2024 del 25/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →